Decadenza della denuncia, vizi e responsabilità del subappaltatore

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Nel caso in esame, il condominio Alfa citava in giudizio l’impresa appaltatrice affinché venisse condannata al risarcimento dei danni per alcuni vizi riscontrati nella costruzione dell’edificio condominiale. L’impresa citava in giudizio la ditta subappaltatrice affinché fosse condannata in manleva per i vizi lamentati.

In primo grado il tribunale condannava l’appaltatrice al risarcimento del danno mentre respingeva la domanda di regresso nei confronti della subappaltatrice. La corte d’appello riformava la sentenza del giudice di primo grado. La Corte di Cassazione ha ritenuto che, una volta che il committente denuncia all’appaltatore i vizi dell’opera, quest’ultimo, qualora tali vizi siano imputabili al lavoro del subappaltatore, e ne intende richiedere il ristoro dei danni in regresso, deve denunciare i vizi entro 60 giorni come previsto ai sensi dell’art 1670 c.c.

Afferma infatti il giudice di legittimità che: “In tema di garanzia per le difformità e i vizi nell’appalto o di rovina o difetti di cose immobili di lunga durata, ove il subappaltatore abbia assunto un preventivo e generico impegno verso l’appaltatore ad eliminare i vizi o difetti che dovessero in futuro essere denunciati dal committente, tale assunzione di garanzia preventiva non può esonerare l’appaltatore dall’onere della comunicazione della denuncia inoltrata successivamente dal Corte di Cassazione – copia non ufficiale 22 di 22 committente, ai sensi dell’art. 1670 c.c., perché l’interesse alla proposizione dell’azione di regresso diviene attuale solo dopo l’invio della denuncia a cura dell’appaltante”. (Cass. Civ. ord. n. 8647/2019).

Considerato il principio sopracitato, la Corte accoglieva il motivo di ricorso.

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