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In materia di incentivi per l’efficienza energetica, il certificato rilasciato dall’ente terzo qualificato deve indicare chiaramente la norma tecnica prescritta dalla disciplina incentivante, non essendo sufficiente un generico richiamo alle direttive europee, e deve utilizzare i parametri tecnici corretti senza contraddizioni o errori.
«Il mio committente mi ha richiesto l’aggiornamento di una relazione di valutazione del rischio da fulminazione, redatta da un altro professionista nell’autunno 2020. Vorrei però capire, a vostro avviso, è effettivamente necessario un aggiornamento?», chiede un lettore di Elettro.
«Buongiorno, devo intervenire su un impianto a gas metano esistente, realizzato prima
del 2008 all’interno di un’abitazione privata, che alimenta una caldaia e un piano cottura.
L’impianto è sprovvisto di Dichiarazione di Conformità e inoltre:
– l’alimentazione gas metano della caldaia e del piano cottura sono realizzati con
tubazioni di gomma flessibile derivati da due rubinetti posizionati all’esterno dell’abitazione;
– le tubazioni in gomma flessibile transitano all’interno di una parete in cartongesso.
È possibile predisporre i documenti per riattivare l’utenza gas metano?», chiede un lettore di GT
Secondo una recente sentenza del Tribunale di Salerno il condomino che non intenda utilizzare un’antenna centralizzata, ha la possibilità di escludersi e non partecipare alla spesa di installazione.
La Commissione europea ha emanato nuove norme in base alle quali gli Stati membri devono monitorare, in modo armonizzato, i livelli di sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche (Pfas) nell’acqua potabile per garantire la conformità ai nuovi valori limite dell’UE previsti dalla direttiva riformulata sull’acqua potabile.
«Ho visionato la nuova edizione della Norma CEI EN IEC 62305-2, ma vorrei comprendere meglio secondo quali criteri un impianto potrebbe risultare non autoprotetto», chiede un lettore di Elettro.
Nel caso in esame, un condominio ha proposto ricorso avverso l’ingiunzione di pagamento notificata dalla società esercente il consumo idrico per mancato pagamento di alcune fatture.
«Buongiorno, sono in procinto di acquistare il monolocale confinante con il mio appartamento allo scopo di aumentare i vani della mia attuale abitazione, per esigenze di spazio. Il monolocale e il mio appartamento sono naturalmente ora completamente divisi in termini di impiantistica (acqua, luce, e gas). Il mio obiettivo, se non altro dettato da un minor intervento di ristrutturazione, verterebbe nel tenere entrambe le caldaie rendendo autonome le due case, anche se dopo la ristrutturazione risulteranno in un’unica abitazione. I miei dubbi sono relativi ai contatori, alla documentazione e alla reale possibilità d’esecuzione in termini di legalità e conformità», chiede un lettore di GT.
È entrato in vigore lo scorso 24 gennaio il Decreto legislativo n. 213 del 31 dicembre 2025 (attuativo della Direttiva UE 2023/2668) relativo al rischio amianto, che modifica articoli e allegati contenuti nel precedente Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.
«È realmente necessario rilasciare la dichiarazione di conformità anche per interventi di modesta entità? In molti casi il tempo richiesto per la compilazione della documentazione sembra superare quello impiegato per l’esecuzione del lavoro stesso…», chiede un lettore di Elettro.
La sentenza della Corte di Cassazione 12 novembre 2025, n. 29917, affronta il tema dell’allaccio delle utenze domestiche dopo il frazionamento di un’unità immobiliare, chiarendo i limiti dei poteri dell’assemblea condominiale.
La norma di riferimento è la UNI 7129-1:2015 che nei divieti stabilisce solamente al punto 4.4.2.10: Non è consentito utilizzare componenti: rimossi da altri impianti; non integri; diversi da quelli dichiarati idonei dal fabbricante dell’eventuale sistema. Analizziamo ora nel dettaglio le diverse tipologie di installazione. Punto 1 – Vedi i divieti indicati al punto 4.4.2.10…