Videosorveglianza e obblighi di legge: procedere per funzioni aziendali

Condividi

«La nostra azienda sta installando un sistema di videosorveglianza in un’area a rischio ed è stata fissata la data per la stipula dell’accordo sindacale ai sensi dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori. Per esigenze di sicurezza, alcuni dirigenti e l’addetto alla sicurezza hanno la possibilità di accedere alle immagini in tempo reale tramite un’app sui loro smartphone, collegata all’NVR. È legittimo inserire all’interno dell’accordo sindacale i nominativi dei soggetti autorizzati all’accesso?», ci chiede un lettore di Sicurezza.

Dato che la Legge 300/1970 richiede un accordo sindacale o l’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro, prima di installare impianti di videosorveglianza che possano controllare l’attività dei lavoratori, le informazioni sui soggetti autorizzati ad accedervi potrebbero non essere ancora disponibili ovvero dover essere oggetto di contrattazione (sarebbe inopportuno, per esempio, autorizzare il direttore di stabilimento o l’amministratore delegato).

L’accordo deve definire le modalità d’uso dell’impianto ma non è necessario specificare un nominativo, potendosi invece far riferimento alla funzione rivestita in azienda, così da non dover aggiornare l’accordo sindacale qualora venga sostituito l’incaricato.

Nella pratica quotidiana, fatta di avvicendamenti e cambi di mansioni, è fortemente consigliato e più pragmatico specificare in modo chiaro le qualifiche o le funzioni aziendali autorizzate ad accedere ai dati e, soprattutto, definire le situazioni in cui questo è permesso e le modalità di accesso e conservazione.

Quest’ultima, alla luce dei termini piuttosto brevi richiesti al privato, è forse la priorità maggiore, perché in assenza di accordo si rischia di perdere tempo prezioso nel definire, di volta in volta, come procedere.

Al di là dell’accordo sindacale, l’azienda deve adempiere agli altri obblighi del GDPR per l’installazione delle videocamere. Deve essere aggiornato il Registro dei trattamenti, devono essere individuati e designati formalmente i soggetti interni autorizzati ad accedere ai dati (non basta citarli nell’accordo sindacale, occorre formalizzare l’autorizzazione al trattamento) e stipulare un accordo per la protezione dei dati con l’eventuale responsabile esterno ai sensi dell’art. 28 del GDPR.

Entrambe le designazioni devono riportare in concreto le modalità di accesso ai dati, di trattamento e di conservazione.

Richiedi maggiori informazioni

Edicola web

[paperlit id="prj_5c66717ea7555" show_issue="yes" all_title="Edicola Web"]

Ti potrebbero interessare

Scarico fumi di una caldaia a condensazione

«Buongiorno, ho bisogno di una delucidazione per la canna fumaria di una caldaia domestica. Ho installato una caldaia a condensazione a camera stagna (scarico fumi in pressione positiva) in una cascina, dove c’è un tetto basso (zona deposito) e attaccata c’è l’abitazione principale, più alta di un piano (quindi 3-4 mt più alta rispetto alla tettoia). Il vicino contesta il fatto che la canna fumaria non abbia sbocco al di sopra del tetto. Questa affermazione è corretta? La canna fumaria dovrebbe andare al di sopra del tetto della casa principale, anche se si trova ad una distanza di oltre 15 mt dalla stessa? Non basta il rispetto di certe distanze per la canna fumaria?», chiede un lettore di GT.

Privacy e videosorveglianza fuori dal centro commerciale

«Gestisco un centro commerciale e, a causa di alcuni recenti furti delle auto in sosta, vorrei installare un impianto di videosorveglianza nel parcheggio esterno. Quali sono le regole principali e le cautele che devo adottare per non violare la privacy di clienti e dipendenti?», chiede un lettore di Sicurezza.

tubi interrati

Tubi interrati

«Ma, per una villetta unifamiliare, quali sono le dimensioni dei cavidotti/tubi da prevedere dalla strada, e quanti devono essere 1 o 2?» , chiede un lettore di Elettro.

Caldaia di tipo C in locale aerabile

«Sono stato interpellato da un’impresa che sta ristrutturando un appartamento di proprietà privata. Mi hanno chiesto se sia possibile installare una caldaia uso riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria di Tipo C (camera stagna e tiraggio forzato) in un disimpegno come indicato nel disegno allegato.
Il disimpegno comunica con:
– camera doppia con portafinestra
– camera singola con finestra
– bagno con finestra», chiede un lettore di GT.