Sempre più condòmini richiedono punti di ricarica privati per i veicoli elettrici, ma nei garage soggetti a CPI l’installazione delle wallbox deve rispettare specifiche prescrizioni tecniche e antincendio: dalla classificazione delle autorimesse alle modalità di ricarica consentite, passando per documentazione e obblighi progettuali
La transizione verso la mobilità elettrica sta spingendo sempre più condòmini a richiedere l’installazione di una wallbox nel proprio box o posto auto. Sebbene il diritto alla ricarica domestica sia tutelato dalla legge, le cose si complicano quando l’autorimessa condominiale è soggetta al Certificato di Prevenzione Incendi (CPI).
L’introduzione di un punto di ricarica modifica l’impianto elettrico e può alterare il profilo di rischio incendio dell’intero edificio, richiedendo step tecnici e burocratici precisi. Ecco tutto ciò che c’è da sapere per procedere a norma di legge e in totale sicurezza.
Quando un garage è soggetto a CPI?
Secondo il D.P.R. 151/2011, non tutti i garage richiedono i controlli dei Vigili del Fuoco. L’obbligo scatta per le autorimesse (pubbliche o private) che hanno una superficie complessiva superiore a 300 metri quadrati.
Le autorimesse vengono suddivise in tre categorie in base alle dimensioni:
- Categoria A: fino a 1.000 mq;
- Categoria B: tra 1.000 mq e 3.000 mq;
- Categoria C: oltre 3.000 mq.
Se si rientra in una di queste casistiche, l’autorimessa possiede (o dovrebbe possedere) una pratica antincendio approvata.
Qualsiasi modifica agli impianti (inclusa l’aggiunta di una o più wallbox) deve tenere conto di questo progetto.
Si tratta di una modifica rilevante ai fini della sicurezza antincendio?
Il nocciolo della questione è se l’installazione di uno o più punti di ricarica si configuri come modifica rilevante ai fini della sicurezza antincendio e quindi comporti il rifacimento del CPI.
A chiarire il dubbio ci pensa la Circolare dei VVF n. 2/2018 dove si legge che l’installazione di infrastrutture nuove realizzate secondo le indicazioni riportate nelle Linee guida è considerata una modifica non rilevante ai fini della sicurezza antincendio: non servirà rifare il CPI ma basterà l’acquisizione immediata di tutta la documentazione da parte del responsabile dell’attività e successiva trasmissione al Comando dei Vigili del Fuoco competente in occasione del rinnovo periodico di conformità antincendio.
Modi di ricarica
I modi di ricarica dei veicoli elettrici attualmente normati in ambito internazionale (CEI EN 61851-1) sono:
- Modo 1: collegamento del veicolo elettrico alla rete di alimentazione in c.a. utilizzando prese e spine conformi ad una norma internazionale IEC fino a 16 A;
- Modo 2: collegamento del veicolo elettrico alla rete di alimentazione in c.a. utilizzando prese e spine conformi ad uno standard IEC ma con corrente nominale fino a 32 A. È prevista una protezione supplementare garantita da un box di controllo collocato sul cavo tra il veicolo elettrico e la stazione di ricarica e contenente, oltre ai dispositivi per alcune funzioni di controllo, anche un differenziale da 30 mA;
- Modo 3: collegamento del veicolo elettrico alla rete in c.a. di alimentazione utilizzando apparecchiature di alimentazione dedicate installate permanentemente nell’impianto (stazioni di ricarica);
- Modo 4: simile alla modalità 3 ma la ricarica avviene in corrente continua. Con il modo di carica 4 il caricabatterie non è più a bordo del veicolo ma nella stazione di ricarica.
Wallbox, le prescrizioni delle linee guida
Secondo le linee guida le allegate alla circolare 2/2018 le stazioni di ricarica non devono essere installate in zone a rischio di esplosione e nei pressi dell’area deve essere affisso un cartello di segnalazione come quello in figura.
La stazione di ricarica deve essere dotata di un dispositivo di comando di emergenza, ubicato in posizione segnalata ed accessibile anche agli operatori di soccorso, che determini il sezionamento dell’impianto elettrico nei confronti delle sorgenti di alimentazione. Qualora sia presente un comando generale di sgancio elettrico di emergenza a servizio dell’intera attività, tale comando deve agire anche sulla stazione di ricarica.
Sono consentite stazioni di ricarica solo nei modi 3 e 4, inoltre, serve un estintore idoneo all’uso su impianti o apparecchi elettrici in tensione ogni 5 punti di connessione o frazione.
Oltre alle richieste della Circolare 2 valgono sempre gli obblighi del DM 37/08 ovvero progetto da parte di un professionista (spesso la potenza supera i 6 kW) e installazione da parte di impresa abilitata con relativa dichiarazione di conformità da rilasciare al termine dei lavori.