Ma è vero che… le wallbox si possono installare nelle autorimesse soggette a CPI?

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wallbox

Sempre più condòmini richiedono punti di ricarica privati per i veicoli elettrici, ma nei garage soggetti a CPI l’installazione delle wallbox deve rispettare specifiche prescrizioni tecniche e antincendio: dalla classificazione delle autorimesse alle modalità di ricarica consentite, passando per documentazione e obblighi progettuali

 

La transizione verso la mobilità elettrica sta spingendo sempre più condòmini a richiedere l’installazione di una wallbox nel proprio box o posto auto. Sebbe­ne il diritto alla ricarica dome­stica sia tutelato dalla legge, le cose si complicano quando l’au­torimessa condominiale è sog­getta al Certificato di Prevenzio­ne Incendi (CPI).

L’introduzione di un punto di ricarica modifica l’impianto elettrico e può alte­rare il profilo di rischio incendio dell’intero edificio, richiedendo step tecnici e burocratici precisi. Ecco tutto ciò che c’è da sapere per procedere a norma di legge e in totale sicurezza.

Quando un garage è soggetto a CPI?

Secondo il D.P.R. 151/2011, non tutti i garage richiedono i con­trolli dei Vigili del Fuoco. L’ob­bligo scatta per le autorimesse (pubbliche o private) che hanno una superficie complessiva su­periore a 300 metri quadrati.

Le autorimesse vengono suddi­vise in tre categorie in base alle dimensioni:

  • Categoria A: fino a 1.000 mq;
  • Categoria B: tra 1.000 mq e 3.000 mq;
  • Categoria C: oltre 3.000 mq.

Se si rientra in una di queste ca­sistiche, l’autorimessa possie­de (o dovrebbe possedere) una pratica antincendio approvata.

Qualsiasi modifica agli impianti (inclusa l’aggiunta di una o più wallbox) deve tenere conto di questo progetto.

Si tratta di una modifica rilevante ai fini della sicurezza antincendio?

Il nocciolo della questione è se l’installazione di uno o più pun­ti di ricarica si configuri come modifica rilevante ai fini della sicurezza antincendio e quindi comporti il rifacimento del CPI.

A chiarire il dubbio ci pensa la Circolare dei VVF n. 2/2018 do­ve si legge che l’installazione di infrastrutture nuove realizzate secondo le indicazioni riportate nelle Linee guida è considerata una modifica non rilevante ai fini della sicurezza antincendio: non servirà rifare il CPI ma basterà l’acquisizione immediata di tutta la documentazione da parte del responsabile dell’attività e suc­cessiva trasmissione al Coman­do dei Vigili del Fuoco competen­te in occasione del rinnovo perio­dico di conformità antincendio.

Modi di ricarica

I modi di ricarica dei veicoli e­lettrici attualmente normati in ambito internazionale (CEI EN 61851-1) sono:

  • Modo 1: collegamento del veico­lo elettrico alla rete di alimen­tazione in c.a. utilizzando prese e spine conformi ad una norma internazionale IEC fino a 16 A;
  • Modo 2: collegamento del vei­colo elettrico alla rete di ali­mentazione in c.a. utilizzando prese e spine conformi ad uno standard IEC ma con corrente nominale fino a 32 A. È prevista una protezione supplementare garantita da un box di control­lo collocato sul cavo tra il vei­colo elettrico e la stazione di ricarica e contenente, oltre ai dispositivi per alcune funzioni di controllo, anche un differen­ziale da 30 mA;
  • Modo 3: collegamento del vei­colo elettrico alla rete in c.a. di alimentazione utilizzando ap­parecchiature di alimentazione dedicate installate permanen­temente nell’impianto (stazioni di ricarica);
  • Modo 4: simile alla modalità 3 ma la ricarica avviene in cor­rente continua. Con il modo di carica 4 il caricabatterie non è più a bordo del veicolo ma nella stazione di ricarica.

Wallbox, le prescrizioni delle linee guida

Secondo le linee guida le allega­te alla circolare 2/2018 le stazio­ni di ricarica non devono essere installate in zone a rischio di e­splosione e nei pressi dell’area deve essere affisso un cartello di segnalazione come quello in figura.

La stazione di ricarica de­ve essere dotata di un dispositi­vo di comando di emergenza, u­bicato in posizione segnalata ed accessibile anche agli operatori di soccorso, che determini il se­zionamento dell’impianto elet­trico nei confronti delle sorgen­ti di alimentazione. Qualora sia presente un comando generale di sgancio elettrico di emergen­za a servizio dell’intera attività, tale comando deve agire anche sulla stazione di ricarica.

Sono consentite stazioni di rica­rica solo nei modi 3 e 4, inoltre, serve un estintore idoneo all’uso su impianti o apparecchi elettrici in tensione ogni 5 punti di con­nessione o frazione.

Oltre alle ri­chieste della Circolare 2 valgono sempre gli obblighi del DM 37/08 ovvero progetto da parte di un professionista (spesso la poten­za supera i 6 kW) e installazione da parte di impresa abilitata con relativa dichiarazione di confor­mità da rilasciare al termine dei lavori.

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