Ma è vero che… esiste un contributo PNRR per le comunità energetiche?

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PNRR per le comunità energeticheIl PNRR mette a disposizione 2,2 miliardi di € fino al 30/06/2026 per la realizzazione di CER o Gruppi di autoconsumatori. La richiesta di accesso al contributo deve essere presentata telematicamente entro il 30/11/2025.

Le comunità energeti­che rinnovabili (CER) e i gruppi di autoconsuma­tori sono configurazioni di impianto disponibili da diver­so tempo ma, per ora, hanno ri­scosso poco successo: sia perché meno convenienti rispetto allo scambio sul posto sia per le diffi­coltà di creare e gestire un grup­po di autoconsumatori.

La fine dello scambio sul posto ha reso più appetibili le CER ma in pochi sanno che gli incentivi a fondo perduto del piano PNRR per co­struire impianti destinati a esse­re condivisi sono disponibili an­cora per poco tempo.

Bando per CER e gruppi di autoconsumatori

La missione 2, componente 2, investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità e­nergetiche e l’autoconsumo) del PNRR mette a disposizione 2,2 miliardi di euro fino al 30 giugno 2026 per la realizzazione di una potenza complessiva pari almeno a 2 GW, e una produzione indica­tiva di almeno 2.500 GWh/anno.

Chi può partecipare

La partecipazione è riservata a progetti che soddisfano i seguen­ti criteri:

  • tipologia di impianto: deve es­sere di nuova costruzione o di potenziamento di un impianto esistente;
  • potenza: non superiore a 1 MW;
  • ubicazione: deve trovarsi in co­muni con meno di 5.000 abi­tanti, secondo i dati Istat;
  • tempistiche: l’avvio dei lavori deve avvenire dopo la presen­tazione della domanda e l’im­pianto deve entrare in esercizio entro 18 mesi dalla concessio­ne, ma non oltre il 30 giugno 2026;
  • requisiti tecnici: deve rispetta­re i requisiti del principio DNSH (Do No Significant Harm) e del tagging climatico;
  • configurazione: deve essere in­serito in una Comunità Energe­tica Rinnovabile (CER) o in un Gruppo di autoconsumatori, con contratto per la tariffa in­centivante attivo.

Come presentare la richiesta

La richiesta di accesso al con­tributo deve essere presentata telematicamente entro il 30 no­vembre 2025, tramite il porta­le SPC – Comunità Energetiche e Autoconsumo – disponibile nell’area clienti del sito del GSE.

Il soggetto beneficiario può esse­re la Comunità Energetica Rinno­vabile stessa, un socio della CER o per i gruppi di autoconsuma­tori, il legale rappresentante di un condominio o un produtto­re/cliente finale che fa parte del gruppo.

È importante rimarcare che le CER e i Gruppi di autoconsuma­tori dovranno già essere stati co­stituiti prima dell’invio della ri­chiesta di accesso al contributo PNRR. Il GSE (Gestore dei Servizi Ener­getici) ha 90 giorni per comple­tare l’istruttoria, dopo di che il Ministero dell’Ambiente emet­terà il decreto di concessione.

Entro 30 giorni dall’avvio dei la­vori il soggetto beneficiario do­vrà comunicare, attraverso il portale informatico del GSE, la data di avvio lavori e sarà possi­bile chiedere un piccolo anticipo prima di iniziare i lavori come per il bando agrisolare.

Spese ammissibili e massimali

Le spese ammissibili includo­no: la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, i sistemi di ac­cumulo, le opere edili necessa­rie, i costi per connessione alla rete elettrica, la progettazione e le consulenze tecniche. Le spese devono essere soste­nute dopo la data di inizio dei lavori.

Il contributo in conto capitale è del 40% della spesa sostenuta, con massimali specifici a secon­da della potenza dell’impianto:

  • fino a 20 kW: 1500 €/kW;
  • fino a 200 kW: 1200 €/kW;
  • fino a 600 kW: 1100 €/kW;
  • fino a 1.000 kW: 1050 €/kW.

Cumulabilità

Il contributo PNRR è cumulabile con altri contributi in conto ca­pitale, che siano però diversi da quelli sostenuti da altri program­mi e strumenti dell’Unione Eu­ropea, di entità non superiore al 40%.

Il contributo PNRR non è cumu­labile con:

  • incentivi in conto esercizio di­versi dalla tariffa incentivante ai sensi del Decreto CACER;
  • Superbonus;
  • detrazioni fiscali con aliquote ordinarie;
  • altri contributi in conto capitale sostenuti da altri programmi e strumenti dell’Unione Europea;
  • altre forme di sostegno pubbli­che che costituiscono un regi­me di aiuto di Stato diverso dal conto capitale.

Va ricordato infine che chi bene­ficia del contributo in conto ca­pitale vedrà dimezzata la tariffa premio per l’energia condivisa.

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