Attività di lavoro sugli impianti a rischio elettrico

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rischio elettricoÈ stata pubblicata la nuova edizione della Norma CEI 11-27, che si applica alle attività di lavoro sugli impianti elettrici fissi, mobili, permanenti o provvisori destinati alla produzione, alla trasmissione, alla trasformazione, alla distribuzione e all’utilizzazione dell’energia elettrica.

Il CEI – Comitato Elettrotec­nico Italiano ha pubblicato, nell’ottobre 2021, la nuova edizione della Norma CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici”. Le prescrizioni di sicurezza indi­cate nella norma devono essere applicate in tutti i lavori in cui sia presente un rischio elettrico e sono pertanto il riferimento per le procedure di esercizio, di lavo­ro e di manutenzione su impian­ti con tensioni fino a 1.000 V in c.a. e 1.500 V in c.c., mentre per i lavori sotto tensione su impian­ti a tensione superiore a 1.000 V in c.a. e 1.500 V in c.c. vale quan­to prescritto nel D.M. 4 febbraio 2011, nella norma CEI EN 50110-1 e nella norma CEI 11-15. Di seguito l’analisi delle principa­li modifiche apportate rispetto all’edizione precedente.

RI, URL e PL

L’edizione 2014 della norma a­veva introdotto le definizioni ri guardanti i responsabili degli impianti elettrici e dei lavori e­seguiti su essi, in accordo con quanto previsto nella norma CEI EN 50110. Gli acronimi RI, URL e PL da allora sono di fatto entrati nella descrizione dell’organizza­zione dei lavori elettrici eseguiti dai soggetti interessati agli stessi (in primis le aziende).

L’esperienza maturata in questi anni ha suggerito agli esperti del Comitato Tecnico del CEI, esten­sore della norma CT 78 “Lavori elettrici sotto tensione”, di dare maggiore significato alla defini­zione di alcune tra le figure coin­volte nel processo lavorativo e di aggiungere elementi utili all’indi­viduazione delle relative respon­sabilità.

La validità della definizione di Responsabile dell’Impianto – RI è stata quindi riferita all’attività lavorativa (Persona designata al­la conduzione dell’impianto elet­trico durante l’attività lavorativa) con specifica richiesta di nomina di PES (Persona Esperta), men­tre per il PL la nuova definizione, Persona preposta alla conduzio­ne dell’attività lavorativa, non in­duce a limitare la responsabilità alla mera esecuzione del lavoro e a confonderne il ruolo con quello di altre norme e leggi applicabili ad altre realtà.

Inoltre, nella definizione di URL, è stata compresa anche la re­sponsabilità della preparazione del lavoro. Sempre nel campo delle defini­zioni, per completezza, tra le zo­ne interessate da lavoro elettrico è stata inclusa la zona di lavoro sotto tensione.

Lavoro elettrico e controlli funzionali (misure)

Nell’esecuzione delle misure, ov­vero di tutte le operazioni per ri­levare i dati fisici all’interno de­gli impianti elettrici, in presenza di rischio elettrico e se effettua­te da PEC (Persona Comune) non è più prevista la sorveglianza di PES, mentre per gli strumen­ti di misura da utilizzare è sta­ta richiamata la conformità de­gli stessi alle norme di prodotto specifiche, invece del precedente cenno alla serie CEI EN 61557 ri­ferita agli apparecchi per prove, misure o controllo dei sistemi di protezione.

Organizzazione del lavoro, comunicazioni, formazione

Nel paragrafo 4.4 “Comunica­zioni”, tra i possibili mezzi di tra­smissione delle comunicazio­ni tra le varie figure presenti, in alternativa alle comunicazioni scritte già considerate nella pre­cedente versione della norma, sono stati compresi i sistemi digi­tali a patto di assicurare nel tem­po la tracciabilità e l’efficacia del­le comunicazioni e l’identità delle persone.

Nel paragrafo 4.15, relativo ai criteri di attribuzione dei profili professionali PES e PAV, è stata richiamata la norma CEI 78-17 “Manutenzione delle cabine elet­triche MT/MT e MT/BT dei clien­ti/utenti finali” che permette ai committenti di dedurre le neces­sarie integrazioni da apportare ai requisiti richiesti per quanto riguarda il personale incaricato dell’esecuzione dei lavori.

Nell’ambito della formazione (pa­ragrafo 4.15.5 “Requisiti formati­vi minimi per PES e PAV”) è stata prevista per le parti teoriche la possibilità della formazione a di­stanza; per l’individuazione della durata e dell’ampiezza dei corsi è stata aggiunta, alla preparazione scolastica e all’esperienza pre­gressa, la complessità dei lavori da svolgere.

Sempre per la formazione, riferi­ta allo specifico lavoro svolto, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/08, è stato richie­sto un aggiornamento con ca­denza almeno quinquennale per un numero di ore non inferiore a quattro, in particolare per i lavori sotto tensione in bassa tensione (paragrafo 6.3.2.1); è inoltre pre­visto che il Datore di Lavoro, nel caso utilizzi uno specifico corso come strumento di riferimento ai fini della valutazione della per­sona, debba fare riferimento agli argomenti trattati dalla norma CEI 11-27.

Esclusioni dei lavori sotto tensione

Per l’esclusione dai lavori sotto tensione (art. 6.3.4.5) delle atti­vità già indicate dalla precedente versione della norma (manovra degli apparecchi di sezionamen­to, di interruzione e di regolazio­ne e dei dispositivi fissi di messa a terra e in cortocircuito, mano­vra mediante fioretti isolanti, nel­le normali condizioni di esercizio; uso di rivelatori e comparatori di tensione) è stata aggiunta la pre­scrizione che tali apparecchi sia­no realizzati nel rispetto delle re­lative norme tecniche, che si usi­no attrezzature e procedure con­formi alle norme tecniche e che il personale sia adeguatamente formato e addestrato.

Infine, ora non costituisce la­voro sotto tensione l’utilizzo di apparecchi e attrezzi durante le operazioni attinenti a prove, ri­cerca guasti, ecc., tecnicamente eseguibili soltanto in assenza di messa a terra e in cortocircuito di parti attive messe fuori ten­sione, a condizione che vengano adottate, a seguito di un’analisi del rischio, procedure (o meto­di) di prova, finalizzati a preve­nire che le già menzionate parti attive siano rimesse in tensione da ogni possibile sorgente di ali­mentazione.

Nuovo allegato informativo

Con l’obiettivo di fornire un sup­porto all’applicazione delle pre­scrizioni della norma, in analogia con quanto proposto nella nor­ma CEI EN 50110, in questa edi­zione è stato inserito il nuovo Al­legato H di carattere informativo. In esso vengono indicati, con uno schema generale debitamente integrato da descrizioni esem­plificative, le casistiche maggior­mente riscontrabili nella realtà per quanto riguarda la suddivi­sione dei ruoli nell’organizzazio­ne di un lavoro elettrico con rife­rimento alle aree operative.

IL VOLUME TASCABILE DEL CEI “LAVORI CON RISCHIO ELETTRICO”
rischio elettricoIl CEI ha pubblicato un nuovo volume tascabile, a firma di Angelo Baggini e Franco Bua, Lavori con rischio elettrico. Classificazione, procedure, misure di sicurezza secondo le norme e la CEI 11-27 che fornisce una visione d’insieme sulla classificazione, le procedure, le misure di sicurezza da adottare per i lavori elettrici.

Anche grazie a una ricca sequenza di schemi e immagini a supporto, il libro evidenzia i concetti alla base e traduce in pratica le prescrizioni normative per la sicurezza contenuti nella norma CEI 11-27, nel D.Lgs. 81/08 e non solo. Il volume si apre con un’Introduzione (“Perché parlare di rischio elettrico nei lavori?”), seguita dai Concetti generali (“Definizioni, concetti e misure di protezione”), dai Lavori & rischio elettrico (“Norme tecniche, Parti attive e pericolose e accessibili, classificazione dei lavori”), dalle Misure di prevenzione e protezione (“Strategie di sicurezza, misure organizzative e principi generali di sicurezza”), e da tre Appendici: “Qualifiche PES, PAV, PEC e PEI”, “Ruoli organizzativi” e “Dispositivi di protezione individuale”. Le nuove edizioni della norma e del volume tascabile sono disponibili al sito MyNorma.

 

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