Disposizioni per “infrastrutture elettroniche” negli edifici

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fibraÈ stata pubblicata la nuova Guida Tecnica CEI 306-22 “Disposizioni per l’infrastrutturazione degli edifici con impianti di comunicazione elettronica – Linee guida per l’applicazione della Legge 11 novembre 2014, n. 164”.
Il documento legislativo, noto come Decreto “Sblocca Italia”, indica le Guide CEI 306-2, CEI 64-100/1, CEI 64-100/2 e CEI 64-100/3, come strumenti idonei per la realizzazione delle infrastrutture necessarie a garantire l’accesso alle comunicazioni elettroniche, mediante la predisposizione di spazi installativi negli edifici e l’utilizzo anche delle fibre ottiche.
Pertanto, il CEI ha costituito tempestivamente un Gruppo di Lavoro ad hoc con l’incarico di predisporre un documento-guida, che consentisse l’applicazione univoca delle Guide Tecniche CEI citate nello stesso decreto, che è la Guida Tecnica CEI 306-22. La Guida Tecnica costituisce lo strumento necessario per i progettisti, gli operatori edili e gli installatori di comunicazione elettronica negli edifici, per l’applicazione del DPR 380/01, articolo 135-bis, come modificato dalla Legge 164/2014 di conversione del D.L. 133/2014, art. 6-ter. Essa è focalizzata sulla realizzazione, negli edifici, di una infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica, nonché dei punti di accesso all’edificio.
La predisposizione di “adeguati spazi installativi” e di “accessi agli edifici” deve considerarsi come indispensabile per garantire la realizzazione a regola d’arte degli impianti di comunicazione elettronica.
Il documento, congiuntamente alle Guide Tecniche CEI citate dal Decreto “Sblocca Italia” e in aderenza al dettato normativo, costituisce il riferimento tecnico per la progettazione di spazi installativi e predisposizioni della fibra ottica, idonei a garantire la realizzazione di reti di comunicazione elettronica (considerate nella accezione definita nel D.Lgs. 259/03, art. 1, comma 1, lettera “dd”), aventi caratteristiche tali da assicurare:
– la riduzione dei costi di installazione e di manutenzione degli impianti;
– un elevato livello di adattabilità, flessibilità, affidabilità nel tempo delle infrastrutture, tenendo conto delle mutevoli esigenze, sia tecniche sia dell’utenza, e della protezione dell’investimento.

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