Infrastrutture, diritto di proprietà e spostamento dei cavi elettrici

cavi elettrici

Il Tribunale di Trapani ha recentemente statuito, in materia di spostamento di cavi elettrici, che, il proprietario di un fondo ha la facoltà di apporre innovazioni che obblighino un gestore a rimuovere o collocare diversamente le condutture, senza necessità di indennizzo al gestore.

Il Tribunale ha dunque ordinato alla società di distribuzione di provvedere allo spostamento o alla rimozione della linea elettrica entro un determinato termine prevedendo una penale per ogni giorno di ritardo.

Tale decisione del Tribunale si fondava sull’analisi degli articoli 91 e 92 del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/03) e dell’art. 122 del Regio Decreto n. 1775/1933, che disciplinano le servitù di reti di comunicazione elettronica.

Il Tribunale ha quindi stabilito, in assenza di servitù coattiva e in presenza di una riduzione ingiustificata del diritto di proprietà, che l’onere economico allo spostamento dei cavi e delle condutture, sia di responsabilità del gestore dell’elettrodotto.

(Tribunale di Trapani, Sentenza n. 586/2025)

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