Apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attività di estetista

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Elettrodubbio“Mi hanno detto che è cambiato qualcosa nella normativa per gli impianti elettrici negli studi estetici. Cosa esattamente?”.
NM Pescara

Probabilmente i principali cambiamenti normativi che interessano i centri estetici sono legati alla pubblicazione dello scorso anno della Variante 2 della Norma CEI 64-8 che ha riguardato la sezione 710 dedicata ai locali medici e che interessa, come noto, anche la maggior parte dei centri estetici.
Inoltre sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 28 dicembre 2015 è inoltre stato pubblicato il decreto interministeriale n. 206 del 15 ottobre 2015, che modifica il decreto del 12 maggio 2011, n. 110 relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attività di estetista.

Il Decreto è entrato in vigore lo scorso 12 gennaio e contiene alcune modifiche individuate e volute sia dal Ministero dello Sviluppo Economico quanto dal Ministero della Salute, anche a seguito di una Sentenza del Consiglio di Stato, la Sentenza n. 01471/2014.

Per effetto di questa Sentenza erano venute meno le limitazioni stabilite dal DM110/2011 relativamente alle apparecchiature a luce pulsata per fotodepilazione ed al laser per la depilazione estetica (rispettivamente alla scheda 16 lett. e alla scheda 21b). La Sentenza inoltre stabiliva l’illegittimità dell’esclusione dall’elenco delle apparecchiature degli “stimolatori a ultrasuoni a bassa frequenza per il trattamento della adiposità localizzata”.

Angelo Baggini

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