Ascensore in condominio: rispetto delle distanze legali

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Tizio e Caio, condomini residenti nel condominio Alfa, chiedevano e ricevevano dall’assemblea condominiale l’autorizzazione alla costruzione e installazione di un ascensore a utilizzo di Tizio e Caio.

Nonostante l’autorizzazione ricevuta alcuni condomini hanno tuttavia presentato ricorso in Tribunale ritenendo tale costruzione lesiva dei loro diritti; difatti rilevavano come l’ascensore non rispettasse non solo i limiti di veduta cui all’art 907 c.c. , ma che tale costruzione occupava, seppur in minima parte, una parte non comune ma di proprietà esclusiva di alcuni condomini; Il Tribunale e la Corte d’appello accolsero il ricorso presentato.

Veniva pertanto presentato ricorso in Cassazione la quale, contrariamente a quanto deciso in entrambi i gradi di giudizio ha ritenuto, in relazione alla costruzione di nuove opere in condominio in violazione delle distanze legali cui alla normativa vigente che: “le norme sulle distanze sono applicabili anche tra i condomini di un edificio condominiale, purchè siano compatibili con la disciplina particolare relativa alle cose comuni, cioè quando l’applicazione di quest’ultima non sia in contrasto con le prime; nell’ipotesi di contrasto, la prevalenza della norma speciale in materia di condominio determina l’inapplicabilità della disciplina generale sulle distanze che, nel condominio degli edifici e nei rapporti tra singolo condomino e condominio,è in rapporto di subordinazione rispetto alla prima.

Pertanto, ove il giudice constati il rispetto dei limiti cui all’art 1102 c.c. deve ritenersi legittima l’opera realizzata anche senza il rispetto delle norme dettate per regolare i rapporto tra proprietà contigue, sempre che venga rispettata la struttura dell’edificio condominiale. (Cass. Civ n. 30838/2019)”. Alla luce del principio espresso dal Giudice di legittimità, nel caso in cui in un condominio venga costruita o installata un’opera o una costruzione considerata indispensabile ai fini di una reale abitabilità dell’appartamento (come nel caso dell’ascensore), bisognerà verificare dapprima il rispetto dei limiti cui all’art 1102 non trovando applicazione la sola disciplina di cui all’art 907 c.c.

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