Pannelli fotovoltaici e legittimità di interventi edilizi su parti condominiali

La sentenza di oggi riguarda la titolarità delle aree condominiali e i poteri di verifica dei comuni in materia di installazione di pannelli fotovoltaici in condominio.

Con la recente sentenza n. 16977/2025, il TAR Lazio affronta una controversia complessa riguardante la legittimità di interventi edilizi realizzati su parti di un immobile condominiale. Il caso nasce dal ricorso di alcuni condomini contro l’ente amministrativo e una controinteressata, proprietaria di un appartamento nello stesso condominio, che aveva presentato una SCIA e una CILAS per l’installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto condominiale e per la trasformazione di una finestra in porta-finestra con l’aggiunta di una scala d’ingresso in ferro. I ricorrenti contestavano la legittimità dei titoli edilizi, sostenendo che la controinteressata avesse dichiarato falsamente la proprietà esclusiva delle aree interessate dagli interventi, che invece sarebbero condominiali.

Il TAR Lazio ha ribadito un principio fondamentale in materia di titoli edilizi: l’Amministrazione comunale ha l’obbligo di verificare la legittimazione del richiedente, accertando se quest’ultimo sia proprietario dell’immobile o abbia un titolo di disponibilità sufficiente per eseguire l’attività edilizia. Tuttavia, tale verifica deve limitarsi a valutazioni sommarie basate su prove di facile apprezzamento, senza necessità di approfondire complesse questioni di diritto civile, come la natura condominiale o esclusiva delle aree interessate dagli interventi. In caso di controversie sulla proprietà, la competenza spetta al giudice ordinario.

Il TAR ha pertanto chiarito i limiti dei poteri di verifica delle Amministrazioni comunali in materia di titoli edilizi e sulla necessità di un’adeguata istruttoria ribadendo che le questioni relative alla proprietà condominiale devono essere affrontate in sede civile.

Richiedi maggiori informazioni

Edicola web

  • n.3 - Aprile 2026
  • n.2 - Marzo 2026
  • n.1 - Febbraio 2026
  • n.4 - Aprile 2026
  • GT Speciale Fiera 2026 n.2
  • Supplemento al n.3 - Marzo 2026 GT Speciale Fiera 2026 n.1

Ti potrebbero interessare

Concessioni e geotermia regionale

Il TAR della Toscana ha respinto i ricorsi presentati da alcune associazioni ambientaliste contro il rinnovo delle concessioni minerarie in Toscana in relazione allo sfruttamento della geotermia.

videosorveglianza ladri biciclette

Telecamere nell’androne condominiale contro i ladri di biciclette

«Nel nostro condominio subiamo continui furti di biciclette lasciate nell’androne al piano terra. L’amministratore può installare una telecamera per inquadrare quell’area? Quali regole dobbiamo seguire per rispettare la privacy degli inquilini?», chiede un lettore di Sicurezza.

cavi elettrici

Infrastrutture, diritto di proprietà e spostamento dei cavi elettrici

Il Tribunale di Trapani ha recentemente statuito, in materia di spostamento di cavi elettrici, che, il proprietario di un fondo ha la facoltà di apporre innovazioni che obblighino un gestore a rimuovere o collocare diversamente le condutture, senza necessità di indennizzo al gestore.

estintori d’incendio portatili

Protezione attiva contro gli incendi: nuova norma europea

L’Uni informa che è stata recepita in lingua italiana la norma europea EN 3 parte 8 “Estintori d’incendio portatili – Parte 8: Requisiti per la costruzione, resistenza alla pressione e prove meccaniche per estintori con pressione massima ammissibile uguale o minore di 30 bar, conformi ai requisiti della UNI EN 3-7”, che indica le regole di progettazione, prove di tipo, costruzione e ispezione di estintori d’incendio portatili di materiale metallico con pressione massima ammissibile uguale o minore di 30 bar, conformi ai requisiti della UNI EN 3-7:2004+A1:2007.