Allaccio delle utenze domestiche dopo il frazionamento di un’unità immobiliare

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La sentenza della Corte di Cassazione 12 novembre 2025, n. 29917, affronta il tema dell’allaccio delle utenze domestiche dopo il frazionamento di un’unità immobiliare, chiarendo i limiti dei poteri dell’assemblea condominiale.

Nel caso esaminato, i proprietari di un appartamento, dopo averlo frazionato, avevano richiesto all’assemblea l’autorizzazione ad allacciare le nuove unità alle utenze del gas. La delibera era stata approvata anche con il loro voto favorevole, che essi sostenevano però essere stato viziato da pressioni degli altri condomini. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, la Cassazione ha accolto il ricorso.

La Corte afferma che l’allaccio alle utenze necessarie alla piena funzionalità degli appartamenti rientra nei diritti del singolo proprietario e nell’uso consentito delle parti comuni ex art. 1102 c.c. L’assemblea non ha alcun potere di autorizzare, negare o condizionare tali allacci, salvo diversa previsione contrattuale. Una delibera che subordina l’intervento a un’autorizzazione assembleare è quindi radicalmente nulla, poiché adottata in carenza assoluta di competenza.

Il giudice di legittimità ha sostanzialmente affermato che: “la domanda diretta a far accertare la non conformità alla legge o al regolamento del contenuto della decisione approvata in una assemblea di condominio, avente ad oggetto l’autorizzazione, e le eventuali limitazioni, dell’allaccio di nuove utenze domestiche di una unità immobiliare ad una rete di servizi integra gli estremi di un’azione di accertamento della nullità e può pertanto essere proposta da un condomino, seppure abbia partecipato all’assemblea ed espresso voto conforme, se a tale accertamento egli abbia un interesse concreto e attuale, diretto ad eliminare la situazione di obiettiva incertezza che la delibera genera quanto al contenuto dell’assetto organizzativo della materia regolata”.

Non rileva, in senso contrario, che tale autorizzazione assembleare sia stata richiesta e, appunto, votata, anche dal condomino attore, in quanto, da un lato, il principio di cui all’art. 1421 c.c., secondo cui la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, salvo diverse disposizioni di legge, non è derogato dalle norme in tema di condominio, e, dall’altro, la regola per la quale chi ha dato causa ad una nullità non può farla valere è propria della materia processuale, mentre è estranea alla materia sostanziale. (Cass civ. sent. N. 29917/2025).

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