Folgorazione degli operai: la responsabilità del datore di lavoro

Con una recente sentenza del 2020 la Corte di Cassazione, ha confermato la condanna al datore di lavoro per il decesso di un operaio per folgorazione, a causa della mancanza di formazione, per lo specifico utilizzo di un camion con cassone ribaltabile.

La Corte di Cassazione ha statuito che la responsabilità in tal caso è da individuarsi nel datore di lavoro affermando in particolare che: “infondato appare anche l’assunto difensivo secondo cui il lavoratore sarebbe l’unico responsabile della propria morte avendo posto in essere una manovra qualificabile come abnorme. Quanto […] la colpa del lavoratore, concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica ascritta al datore di lavoro ovvero al destinatario dell’obbligo di adottare le misure di prevenzione, esime questi ultimi dalle loro responsabilità allorquando il comportamento anomalo del primo sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante ed imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere”

La vicenda originava da sentenze di condanna sia in primo che in secondo grado ai danni del datore di lavoro per aver appunto omesso l’opportuna ed adeguata formazione.

Più in specifico, la Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 24/5/2019 confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Ferrara che condannava il datore di lavoro affermando che: “nella propria qualità di legale rappresentante della ditta Alfa […] e datore di lavoro del lavoratore deceduto R.A., per negligenza, imprudenza ed imperizia e per colpa specifica consistita nella violazione dell’art. 71 Co. 7 lett. a) del D. L.vo 81/08, per non aver preso le misure necessarie affinché l’uso del camion con cassone ribaltabile in dotazione, quale attrezzatura di lavoro per la quale era stato individuato, nel documento di valutazione dei rischi, il rischio specifico di folgorazione da contatto con linee elettriche aeree, venisse riservato a lavoratori che avessero ricevuto un’informazione, formazione ed addestramento adeguati; cagionava il decesso del lavoratore R.A., che rimaneva folgorato per essere il cassone ribaltabile del camion in dotazione venuto in contatto con una linea elettrica ad alta tensione.[…]”

In sostanza e in generale dunque, l’errore e la responsabilità del datore di lavoro, deve estendersi sino alla corretta e dovuta formazione sui cantieri e sull’adeguata informativa dei rischi, onde evitare che si cagionino danni e incidenti agli operai addetti senza loro colpa. (Cassazione Sentenza-9-ottobre-2020-n.-29947)

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