Pannelli fotovoltaici: fattore di disturbo visivo o evoluzione dello stile costruttivo?

In una recente sentenza la terza sezione del TAR della Lombardia, è stata chiamata a pronunciarsi in merito all’annosa questione riguardante l’installazione dei pannelli fotovoltaici sugli edifici e la conseguente lesione del decoro architettonico.

In conformità all’orientamento prevalente ha affermato che: “la sola visibilità di pannelli fotovoltaici da punti di osservazione pubblici non configura ex se un’ipotesi di incompatibilità paesaggistica, in quanto la presenza di impianti fotovoltaici sulla sommità degli edifici, pur innovando la tipologia e morfologia della copertura, non è più percepita come un fattore di disturbo visivo, bensì come un’evoluzione dello stile costruttivo accettata dall’ordinamento e dalla sensibilità collettiva” (TAR Lombardia sent. n. 496/2018).

In questo caso il Collegio era chiamato a decidere sul ricorso promosso da Tizia e Caia avverso il provvedimento emanato dall’ente preposto, con il quale veniva approvato il progetto presentato escludendo tuttavia specificatamente l’apposizione dei pannelli fotovoltaici nell’ambito delle opere realizzande.

La decisione del TAR si è concretizzata in un’esigenza di bilanciamento degli interessi tra l’evoluzione e la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili e il rispetto dei vincoli paesaggistici.

Ha, infatti, rilevato che al di fuori delle aree vincolate e/o di interesse “storico”, espressamente individuate dalle singole regioni, ove sussiste una particolare attenzione al decoro delle strutture, l’installazione dei pannelli fotovoltaici sui tetti degli edifici non può essere considerata fattore di disturbo visivo essendo oramai considerata come un’evoluzione dello stile costruttivo degli edifici accettata dalla collettività.

In considerazione di ciò non può essere negata l’autorizzazione alla loro installazione in virtù della lesione del decoro architettonico senza una specifica motivazione a sostegno del diniego.

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