Accesso alla Centrale Termica e III Responsabile

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«Siamo il Terzo Responsabile di un impianto in cui altre persone hanno libero accesso alla Centrale Termica, e in alcuni casi mettono mano o modificano impianti e apparecchiature contenute. Vorremmo apporre un cartello in cui si fa divieto di ingresso: va bene? Avete un esempio? Posso rimarcarlo meglio nel contratto?»

Quanto espone e propone è insufficiente ed errato. Esplicitamente non è scritto da nessuna parte che la C.T. debba essere chiusa da una porta con una serratura o lucchetto e che la chiave debba essere posseduta solamente dal proprietario dell’impianto e dall’eventuale terzo responsabile.

Il D.M. 12 aprile 1996 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi prescrive solamente all’articolo

4.2.5.1 PORTE

Le porte dei locali e dei disimpegni devono:

– essere apribili verso l’esterno e munite di congegno di autochiusura, di altezza minima di 2 m e larghezza minima 0,6 m. Per impianti con portata termica complessiva inferiore a 116 kW il senso di apertura delle porte non è vincolato.

– possedere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 60 o REI 30, per impianti di portata termica rispettivamente superiore o non a 116 kW. Alle porte di accesso diretto da spazio scoperto, strada pubblica o privata, scoperta, o da intercapedine antincendio non è richiesto tale requisito, purché siano in materiale di classe 0 di reazione al fuoco.

La legge però stabilisce personali responsabilità, civili e penali, ai vari personaggi che operano sugli impianti, difficilmente individuabili se l’accesso alla Centrale Termica fosse libero.

Come sotto riportato (art. 6, punto 1, comma II) il legislatore si premura inoltre di precisare che, per più impianti autonomi, è possibile avere la figura del terzo responsabile solo se il locale dove gli apparecchi sono installati è esclusivamente dedicato e vi è delegato un unico terzo responsabile, precisazioni e cauzioni inutili se la C.T. fosse accessibile a tutti. All’art. 7 si fa obbligo del collocamento fuori dalla C.T. di una tabella con riportato alla lettera b) le generalità e il recapito del responsabile dell’impianto termico informazioni necessarie per evenienze in un locale non accessibile.

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74.

Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

Art. 6

Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l’esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva.

  1. L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell’impianto, che può delegarle a un terzo.

La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette attività degli impianti.

Art. 7

Presso ogni impianto termico al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate, il proprietario o l’amministratore espongono una tabella contenente:

  1. a) l’indicazione del periodo annuale di esercizio dell’impianto termico e dell’orario di attivazione giornaliera prescelto;
  2. b) le generalità e il recapito del responsabile dell’impianto termico;
  3. c) il codice dell’impianto assegnato dal Catasto territoriale degli impianti termici istituito dalla Regione o Provincia autonoma ai sensi dell’articolo 10, comma 4, lettera a).

DELIBERAZIONE N° X / 3965 del 31/07/201

 4 Definizioni

ttt. «Terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico»: impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal Responsabile ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della conduzione, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ed alla salvaguardia ambientale.

 11 Responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico

  1. L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica in edilizia sono affidati al Responsabile dell’impianto, così come definito all’art. 4 comma 1 lettera fff), che può delegarle ad un terzo.

La delega al Terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato.

In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico Terzo responsabile.

……………

  1. Il Responsabile oppure, ove delegato, il Terzo responsabile rispondono del mancato rispetto della normativa vigente relativa all’impianto termico, in particolare in materia di sicurezza, di tutela dell’ambiente e di efficienza energetica.

L’atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, che lo individua anche come destinatario delle sanzioni amministrative e come il soggetto tenuto al riconoscimento dei contributi previsti a favore delle autorità competenti, deve essere redatto in forma scritta.

Il Terzo responsabile assume ogni responsabilità di natura civile connessa alla gestione dell’impianto termico; grava invece sull’operatore che esegue le specifiche operazioni sull’impianto ogni responsabilità di natura penale legata alla non corretta esecuzione delle stesse.

Alla luce di quanto esposto e che potrà mostrare al suo committente, dovrà pretendere che il locale C.T. sia chiuso con chiavi in possesso solo dei due interessati, committente e 3° responsabile, e che qualsiasi intervento necessario le sia preventivamente comunicato.

Per quanto riguarda il cartello, la legge già obbliga l’esposizione di un cartello all’esterno della C.T. con le caratteristiche riportate nell’art. 7 del D.P.R. 74 del 16 aprile 2013.

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