Normativa nazionale o regionale?

Condividi

«Ho avuto una discussione con un collega in merito alla validità delle normative. Lui asseriva infatti che le normative di igiene locale di ogni singolo comune possono prevaricare la norma nazionale UNI 7129:2015, qualora più restrittive. Io sostenevo invece che nessuna norma locale possa andare contro a quella nazionale, in virtù della sentenza 01808/2017. Chi ha ragione?» chiede un lettore di GT.
La risposta non è univoca. Solo in materia di prestazione energetica il…

«Ho avuto una discussione con un collega in merito alla validità delle normative. Lui asseriva infatti che le normative di igiene locale di ogni singolo comune possono prevaricare la norma nazionale UNI 7129:2015, qualora più restrittive. Io sostenevo invece che nessuna norma locale possa andare contro a quella nazionale, in virtù della sentenza 01808/2017. Chi ha ragione?»

La risposta non è univoca. Solo in materia di prestazione energetica il D.Lgs 192 del 2005 all’art. 17 con la “clausola di cedevolezza” lascia libertà di legiferare alle regioni precisando “sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento europeo e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto”. In materia di sicurezza, invece, la norma nazionale è preponderante sulle disposizioni locali, salvo che queste non siano più restrittive e quindi non le considererei “prevaricate” ma “accentuate”.

Diversamente la sentenza 01808/2017 citata afferma che il Comune ha torto, poiché esiste il DPR 412 modificato da varie leggi, come da estratto che si allega (1), che autorizza la soluzione adottata in contrasto con il Regolamento di Igiene Tipo e che stabilisce specificatamente al comma 9-quater I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter”.

Inoltre, dato in generale il non sollecito adeguamento dei regolamenti di igiene tipo, la Regione Lombardia, come da allegato (2), il 12 giugno 2015 ha emanato il Decreto 313 con il quale precisa che: sono sopravvenute significative innovazioni normative a livello europeo, nazionale e regionale, rispetto alle quali diverse disposizioni del suddetto regolamento sono incompatibili e non possono peraltro trovare applicazione” ed elenca una serie di materie e di disposizioni che ne decretano l’abrogazione.

L'angolo normativo
Se avete qualche dubbio tecnico, impiantistico o normativo, spedite i vostri quesiti all’indirizzo e-mail: gt@tecnichenuove.com.

Richiedi maggiori informazioni

Edicola web

  • Supplemento al n.3 - Marzo 2026 GT Speciale Fiera 2026
  • n.3 - Marzo 2026
  • n.2 - Febbraio 2026

Ti potrebbero interessare

Chiarimenti normativi CEI EN IEC 62305-2

Chiarimenti normativi

«Ho visionato la nuova edizione della Norma CEI EN IEC 62305-2, ma vorrei comprendere meglio secondo quali criteri un impianto potrebbe risultare non autoprotetto», chiede un lettore di Elettro.

caldaie

Appartamento con due caldaie

«Buongiorno, sono in procinto di acquistare il monolocale confinante con il mio appartamento allo scopo di aumentare i vani della mia attuale abitazione, per esigenze di spazio. Il monolocale e il mio appartamento sono naturalmente ora completamente divisi in termini di impiantistica (acqua, luce, e gas). Il mio obiettivo, se non altro dettato da un minor intervento di ristrutturazione, verterebbe nel tenere entrambe le caldaie rendendo autonome le due case, anche se dopo la ristrutturazione risulteranno in un’unica abitazione. I miei dubbi sono relativi ai contatori, alla documentazione e alla reale possibilità d’esecuzione in termini di legalità e conformità», chiede un lettore di GT.

dichiarazione di conformità

Dichiarazione di conformità

«È realmente necessario rilasciare la dichiarazione di conformità anche per interventi di modesta entità? In molti casi il tempo richiesto per la compilazione della documentazione sembra superare quello impiegato per l’esecuzione del lavoro stesso…», chiede un lettore di Elettro.

Tubazione del gas: rifacimento e riutilizzo