Alloggiare gli impianti nell’ex cavedio pattumiera: è possibile?

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Non è possibile, secondo una sentenza che rileva la necessità di una maggioranza qualificata per eseguire opere innovative.

cavedio

Alcuni condomini avevano impugnato una delibera assunta a maggioranza con la quale era stato consentito agli interessati di utilizzare la canna pattumiera in disuso, per alloggiarvi il contatore e l’eventuale caldaia di produzione di acqua calda. L’impugnazione era stata accolta dai giudici di merito, sul presupposto che trattandosi di innovazione la maggioranza doveva essere qualificata. La Corte di Cassazione civile, Sezione II, con la sentenza n. 945 del 16 gennaio 2013, ha invece statuito che perché possa aversi innovazione è necessaria l’esecuzione di opere che, incidendo sull’essenza della cosa comune, ne alterano l’originaria funzione e destinazione. Inoltre proprio perché oggetto di una delibera assembleare, l’esecuzione di opere, per integrare una innovazione deve essere rivolta a consentire una diversa utilizzazione delle cose comuni da parte di tutti i condomini. Diversamente, nella fattispecie la delibera impugnata si era limitata a consentire un mutamento di destinazione d’uso della canna pattumiera, senza tuttavia prevedere l’esecuzione da parte del condominio di alcuna opera, da realizzarsi eventualmente solo successivamente su iniziativa di singoli condomini interessati e non da parte di tutti i condomini. Sulla base delle considerazione riportate, la Suprema Corte ha quindi statuito che “la delibera con la quale venga prevista la possibilità di utilizzare la canna pattumiera in disuso per alloggiarvi il contatore e l’eventuale caldaia di produzione di acqua calda non deve essere approvata con la maggioranza qualificata di cui al citato art. 1136, comma 5, cod. civ.”. Disposizione quest’ultima secondo la quale “Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell’art. 1120 devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell’edificio”.

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