Condizionatore rumoroso e disturbo della quiete pubblica

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La Corte di Cassazione, Sezione I Penale, con il provvedimento n. 270/12, ha chiarito che in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, “il mancato rispetto dei limiti di emissione del rumore, stabiliti dai D.P.C.M. 1 marzo 1991, può integrare la fattispecie prevista dal secondo comma dell’art. 659 cod.pen. Tuttavia i rumori e gli schiamazzi vietati, per essere penalmente sanzionabili ex art. 659 cod.pen. in capo a chi li produce, devono incidere sulla tranquillità pubblica con la conseguenza che l’evento di disturbo deve potenzialmente essere sentito da un numero indeterminato di persone, anche se poi, in concreto soltanto alcune persone se ne possano lamentare”.

Il principio riportato è stato espresso in relazione a una fattispecie avente a oggetto la contestazione da parte di alcuni condomini disturbati dai rumori proveniente da condizionatori installati presso i locali di un negozio. Nel provvedimento si precisa ulteriormente che la contravvenzione ex art. 659 cod. pen. non sussiste nell’ipotesi in cui i rumori rechino disturbo, come nel caso di specie, ai soli occupanti di un appartamento, all’interno del quale sono percepiti, e non ad altri soggetti abitanti nel condominio in cui è inserita detta abitazione ovvero nelle zone circostanti.

In tale ipotesi, precisano i giudici, non si produce infatti, il disturbo, effettivo o potenziale, della tranquillità di un numero indeterminato di soggetti, ma soltanto di quella di definite persone. La conseguenza è che una fattispecie di questo tipo può costituire solo un illecito civile e come tale potenziale fonte di risarcimento di danno, ma non assurgere a violazione penalmente sanzionabile.

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