Condizionatore rumoroso: si rischia il penale

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Anche se un solo condominio si lamenta dei rumori è legittima la condanna penale, per disturbo alla quiete delle persone nelle loro abitazioni, nei confronti di chi installa condizionatori rumorosi in casa sua o nel luogo dove svolge la sua attività. Quella riportata è la decisione assunta dalla Corte di Cassazione, Sezione I penale, con la sentenza n. 28874 dell’8 luglio 2013, che ha così convalidato 200 euro di multa a carico del gestore di un centro commerciale per avere installato dei condizionatori che mettevano emissioni rumorose che si sentivano fino al quarto piano del condominio soprastante. Ma non è tutto. L’imprenditore è stato anche condannato a risarcire i danni morali patiti dalla coppia del quarto piano, che lo aveva denunciato. I ricorrenti che avevano giudicato i rumori non sopportabili (percepiti negli appartamenti anche a finestre chiuse), si erano anche rivolti ad un tecnico dell’ARPA (Agenzia regionale per l’ambiente), chiedendo la misurazione dei decibel molesti e che in base alla rilevazione effettuata, erano 56. Il convenuto aveva sostenuto che secondo una giurisprudenza ormai consolidata, il reato per sussistere doveva essere “integrato solo da una rumorosità idonea ad arrecare disturbo ad una pluralità di persone e non ai soli vicini: nel caso concreto questo non era stato accertato, e dunque veniva a mancare un elemento essenziale della fattispecie penale”. Di diverso avviso, la Suprema Corte chiarendo che per la “la rilevanza penale della condotta produttiva di rumori” basta “l’incidenza sulla tranquillità pubblica, in quanto l’interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete, sicché i rumori devono avere una tale diffusività che l’evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare”, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Cosenza del 2 maggio 2012. Sentenza con la quale l’ammenda era stata inflitta con la sospensione della pena e la non menzione della condanna e con la concessione delle attenuanti generiche. Di competenza del giudice civile, la liquidazione dei danni.

 

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