Cosa succede in caso di inesistenza o interruzione degli impianti di depurazione?

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Nel caso in esame il Condominio Alfa citava in giudizio la società Beta gestore del sistema idrico, affinché fosse condannata alla restituzione delle somme versate dallo stesso condominio in quanto il sistema di depurazione risultava interrotto e quindi non funzionante.

Tale richiesta traeva origine dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008 la quale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, co. 1 L. n. 36 del 1994, nel testo modificato dall’art. 28 L. n. 179 del 2002, nonché dell’art. 155, co. 1, del D.Igs. 3 aprile 2006 n. 152, nella parte in cui prevedevano che la quota del servizio idrico fosse dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura fosse sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi fossero temporaneamente inattivi.

Al termine dei due gradi di giudizio la società Beta venne condannata alla restituzione degli importi versati da Alfa. La società Beta ha presentato pertanto ricorso in cassazione sostenendo che, contrariamente a quanto statuito dalla Corte territoriale, alcuna somma doveva essere restituita al condominio non essendo configurabile un indebito. Difatti a sostegno della propria pretesa riteneva che l’indebito potesse essere qualificato solo in caso di inesistenza dell’impianto di depurazione e non nel caso di temporanea interruzione (che eventualmente avrebbe potuto qualificare un inadempimento contrattuale).

La Corte di Cassazione, rigettando l’istanza di Beta, richiamando la sopra citata sentenza della Corte Costituzionale ha affermato che: la portata della sentenza della Corte costituzionale è tale da escludere la debenza del corrispettivo in tutti i casi di impossibilità materiale di fruizione del servizio di depurazione o di mancato funzionamento dello stesso per fatto non imputabile all’utente, stante l’assenza della controprestazione alla quale fattispecie non può non assimilarsi il caso di un impianto di depurazione che, pur esistente, non realizzi il servizio facendo venire meno il sinallagma previsto dalla legge. (Cass. Civ. n. 7947 del 20.04.2020)

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