Danno esistenziale e infiltrazioni nel diritto sia italiano che europeo

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Le infiltrazioni provocate all’appartamento sottostante generano un danno in capo al proprietario di quest’ultimo immobile passibile di valutazione anche sotto la sfera del danno non patrimoniale.

La mancata possibilità di godere appieno del proprio appartamento, a causa di continue infiltrazioni d’acqua, crea inevitabilmente una sofferenza e un disagio che non dipendono dalla lesione del solo diritto di proprietà ma anche dall’impossibilità di vivere serenamente nella propria casa, andando dunque a ledere anche un differente e primario interesse della persona.

Tale pregiudizio di fatto si concretizza nella violazione di un precetto costituzionale quale quello riportato dall’articolo 2 della Costituzione italiana (sul punto anche Corte Costituzionale 07 aprile 1988 n. 404; Tribunale di Roma con Sentenza nr 25 del 2018, pubblicata in data 3 gennaio 2018)

A tutela del principio sopra richiamato e della tutela della vita familiare nella propria abitazione, intervengono oltre a numero sentenze, anche numerosi principi sia costituzionale che di diritto europeo.

In particolare, sia l’art. 8 della CEDU e 7 della Carta di Nizza affermano chiaramente il principio di tutela della vita privata. In specifico l’art. 8 della cedu afferma al comma 1 che: “Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.” Mentre l’art. 7 della Carta di Nizza, con termini simili afferma che: “Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni.”

In sostanza dunque la protezione della vita privata è un concetto talmente ampio e preponderante nel sistema giuridico, che viene in rilievo anche in relazione a situazioni condominiali quali i danni da infiltrazioni e che come tale ha una forma di intensa tutela tanto da essere risarcito qualora violato e qualora subisca un danno esistenziale.

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