Distacco dal riscaldamento centralizzato nel condominio

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I requisiti per il distacco dall’impianto centralizzato vanno ricercati, secondo l’orientamento consolidato della Corte di cassazione, nell’assenza di pregiudizio al funzionamento dell’impianto e comportano il conseguente esonero, dall’obbligo di sostenere le spese per il riscaldamento centralizzato per il condomino che si sia distaccato; in tal caso, il condomino che opera il distacco è tenuto solo a pagare le spese di conservazione dell’impianto stesso oltre che le proprie personali per il riscaldamento autonomo. In questo senso anche la recente nuova sentenza della Corte di Cassazione (Cassazione Sez. 2 del 21 maggio 2020). In sostanza dunque, l’ordinamento e la stessa giurisprudenza mostrano di privilegiare una preferenza per il distacco dall’impianto centralizzato, al fine di tutelare un interesse generale rappresentato dal risparmio energetico. Difatti, nella maggior parte dei casi, nei nuovi edifici, è stata prevista l’esclusione degli impianti centralizzati e la realizzazione dei soli impianti autonomi a singola gestione del condomino.

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