Eliminazione e sostituzione di canne fumarie, se la cosa comune ne beneficia

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Nel caso in esame Tizio conveniva in giudizio Caio affinché fosse condannato alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito dell’eliminazione da parte di Caio di un muro contenente due canne fumarie. Lamentava Tizio che con l’esecuzione dei lavori cui sopra veniva impedito allo stesso lo sbocco sul tetto e il conseguente utilizzo delle canne fumarie in violazione del principio cui all’art 1122 c.c.

Costituitosi in giudizio, Caio rilevava come il muro fosse stato abbattuto per necessità strutturali e che le due canne fumarie poste all’interno oltre a essere in disuso da molti anni erano ormai prive delle normali attitudini funzionali; rilevava altresì che erano stati presi pregressi accordi per rendere utilizzabili le tre canne fumarie poste sulla facciata esterna dell’edificio.

Intervenuta la corte di cassazione, confermando le precedenti pronunce, ha statuito che: «la cosa comune, cioè, le vecchie canne fumarie interne, sono state sostituite con un nuovo impianto maggiormente idoneo all’uso, con possibilità di godimento estesa a tutti i condomini. Pertanto, l’intervento di eliminazione e di sostituzione della canna fumaria integrava gli estremi di una innovazione intesa quale mutamento diretto al miglioramento o all’uso più comodo della cosa comune rispetto a quella precedente all’esecuzione delle opere di che trattasi (…) come afferma la giurisprudenza di questa corte, per innovazione in senso tecnico-giuridico, vietata dall’art. 1120, secondo comma, c.c., deve intendersi, non qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune, ma, solamente, quella modificazione materiale che ne alteri l’entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria, mentre le modificazioni che mirano a potenziare o a rendere più comodo il godimento della cosa comune e ne lasciano immutate la consistenza e la destinazione, in modo da non turbare i concorrenti interessi dei condomini, non possono definirsi innovazioni nel senso suddetto» (cass. civ. sent 4736 del 2015). Tale innovazione integra pertanto la fattispecie cui all’art 1120 c.c. secondo cui i condomini possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento delle cose comuni previa delibera da approvarsi in assemblea con un numero di voti che rappresenta la maggioranza degli intervenuti e almeno i 2/3 del valore dell’edificio.

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