Immissioni rumorose, limiti normativi e normale tollerabilità

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Con una recente sentenza del 6 febbraio 2020 n. 2757 la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi nuovamente sulla questione delle immissioni rumorose e sul limite della normale tollerabilità. Nel caso di specie Tizio citava in giudizio la ditta Alfa, affinché la stessa fosse condannata alla cessazione delle immissioni rumorose. Il Tribunale competente, all’esito del giudizio, richiamando una precedente ordinanza emessa sempre nei confronti delle medesime parti, confermò ed integrò tale provvedimento condannando Alfa ad eseguire una serie di adempimenti al fine di cessare le immissioni rumorose lamentate da Tizio. Impugnata la sentenza, la Corte d’ Appello confermò la sentenza di prime cure di conseguenza Alfa presento ricorso in Cassazione. Sosteneva la ricorrente che a seguito del primo giudizio (che aveva portato all’emissione dell’ordinanza cautelare) la stessa aveva adempiuto alle disposizioni richieste e aveva riportato le immissioni rumorose entro i limiti previsti dalla legge.

Nonostante ciò la Corte di Cassazione affermò che: «in materia di immissioni sonore, mentre è senz’altro illecito il superamento dei limiti di accettabilità stabiliti dalla normativa rilevante in materia, l’eventuale rispetto degli stessi non può far considerare senz’altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi alla stregua dei principi cui all’art 844 c.c.» (Corte Cass. n. 2757 del 2020). Sostiene di conseguenza la Corte di Cassazione che il rispetto dei limiti previsti dalla legge non rende lecite le immissioni a prescindere dovendo, di fatto, giudicare la tollerabilità delle stesse in relazione ad altri fattori quali la situazione ambientale, le caratteristiche della zona nonché le abitudini degli abitanti. A seguito di tali accertamenti spetterà poi al giudice di merito valutare in concreto gli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni ai limiti della normale tollerabilità.

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