Impianto centralizzato, non può essere addebitato a chi non ne usufruisce

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Una nuova sentenza recentissima della Corte di Cassazione (n. 15932/2019) si è espressa in merito alla legittimità delle delibere condominiali che prevedono l’addebito delle spese a carico dei condomini non serviti dal sistema di riscaldamento centralizzato. Per la Corte, il condomino che non utilizza il riscaldamento centralizzato non è tenuto al pagamento delle spese relative al consumo derivante da tale impianto.

Se una qualunque delibera condominiale dovesse statuire il contrario, questa è illegittima e il condomino può contestare le spese del riscaldamento in qualunque momento e anche in sede di opposizione al decreto ingiuntivo quale prima volta. I giudici della Corte hanno esposto che, se il condomino dimostra che la propria abitazione non è mai stata o non sia più collegata all’impianto centralizzato, non utilizzando il riscaldamento centralizzato, non è tenuto a sopportare le spese relative al consumo.

La Corte, inoltre, chiarisce che il condomino è libero di rinunciare all’uso del riscaldamento centralizzato e distaccare la propria unità immobiliare, senza necessità di autorizzazione o approvazione degli altri condomini, fermo il suo obbligo di pagamento delle spese per la conservazione dell’impianto.

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