Incidente nei pressi di un cantiere non adeguatamente recintato, chi risponde?

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La vicenda trae origine da un incidente verificatosi nei pressi di un cantiere adiacente ad un condominio ove era stato indebitamente consentito il passaggio pedonale lasciando uno spazio tra il muro perimetrale dell’edificio e la rete metallica di delimitazione del cantiere di non meno di 60 cm. Da tale incidente era derivato il decesso del soggetto coinvolto e l’imputazione del responsabile dei lavori e dei soggetti connessi per presunta responsabilità nella morte del passante.

Sulla questione è intervenuta recentemente la Corte di Cassazione sezione Penale con sentenza n. n. 3742 del 29 gennaio 2020 che ha attribuito effettivamente la responsabilità dell’accaduto al RUP (responsabile unico del procedimento) e dunque Responsabile dei lavori. In sostanza la Corte ha ritenuto che su tale soggetto gravi una posizione di garanzia connessa ai compiti di sicurezza non solo nella fase iniziale dei lavori, al momento della creazione dei piani di sicurezza, ma anche durate il loro svolgimento, dovendo nella prosecuzione dei lavori occuparsi del mantenimento della sicurezza e della protezione anche dei soggetti terzi. In sostanza dunque è onere del RUP, in adempimento degli obblighi sopra richiamati, occuparsi della valutazione dell’adeguatezza dei piani di sicurezza e della loro applicazione sul territorio, anche in relazione alla conformazione vera e propria dell’area. In caso di negligenza/imprudenza/imperizia, nella gestione di tali piani, il responsabile dei lavori potrà essere chiamato a rispondere di omicidio colposo qualora dalla scorretta applicazione dei piani di sicurezza ne derivi la morte di un soggetto terzo come avvenuto nel caso affrontato dalla sentenza della Cassazione qui in oggetto.

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