Quando la rottura della braga è imputabile al singolo condomino

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Nel caso in esame la Corte di Cassazione è stata chiamata a decidere sul ricorso presentato da alcuni condomini avverso la sentenza della Corte d’Appello che, relativamente ai danni da infiltrazioni causati dalla rottura della braga di collegamento degli scarichi, aveva condannato il condominio alla riparazione della braga con ripartizione della spesa tra tutti i condomini serviti dalla colonna di scarico, avendo, l’organo giudicante, ricompreso tale elemento tra le parti comuni.

Preliminarmente la Corte di Cassazione ha ritenuto necessario stabilire se la braga di collegamento potesse essere ricompresa o meno tra le parti appartenenti al condominio.

Secondo l’art 1117 c.c.: “sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: (…) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari (…) e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.”

In applicazione del dettato normativo indicato, la Corte ha ritenuto, in definitiva, che la braga di collegamento tra la tubatura orizzontale e quella verticale, non potesse essere considerata di proprietà condominiale ma, di contro, di proprietà esclusiva del singolo condomino.

Difatti ha affermato che: “mentre la proprietà comune condominiale è tale perché serve all’uso (e al godimento) di tutti i partecipanti, la braga invece, serve soltanto a convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento a differenza della colonna verticale che, raccogliendo gli scarichi di tutti gli appartamenti, serve all’uso di tutti i condomini” e ciò si evince proprio “da una corretta lettura del dato normativo che fissa con precisione il limite di estensione delle condotte comprese nella presunzione di condominialità e lo individua fino al punto di diramazione” (Cass. Civ. Sez 2 n. 1027/2018). In forza di ciò la suprema Corte ha accolto il ricorso cassando la sentenza impugnata che erroneamente aveva ricompreso la braga di collegamento tra le parti comuni e non di proprietà del singolo condomino.

 

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