Suddivisione del riscaldamento secondo consumo

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La Giurisprudenza di merito torna spesso ad occuparsi della ripartizione delle spese relative al riscaldamento in condominio, in particolare con riguardo alla suddivisione tra i singoli condomini e al relativo criterio.

Un recente caso è originato dall’impugnazione di una delibera da parte di un gruppo di condomini che non concordava con i metodi e i valori di ripartizione dei costi del riscaldamento e dell’acqua calda sanitaria.

Sul punto è intervenuta la sentenza n. 134 del 10 febbraio 2025 del Tribunale di Rimini che ha statuito che i costi del riscaldamento centralizzato vanno ripartiti in base ai consumi effettivi e non ai millesimi e conseguentemente ha annullato la delibera che invece prevedeva la definizione sulla base dei millesimi.

Conseguentemente, dunque, il Tribunale di Rimini ha deciso secondo il principio giuridico per cui la delibera assembleare che ripartisce i costi per il servizio di riscaldamento sulla base dei millesimi e non in relazione al consumo effettivo, risultante dalla lettura dei singoli consumi, vada annullata in quanto illegittima. (Tribunale di Rimini sentenza numero 134 del 10 febbraio 2025).

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