Il tubo “fuorilegge” va rimosso, anche se non si usa mai

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Il proprietario di un fondo cita in giudizio il confinante accusandolo di aver posato una tubazione per il passaggio del gas, in prossimità tra i due fondi ad una distanza inferiore a quella prevista dall’art. 889 cod.civ. Disposizione quest’ultima secondo la quale “Chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette. Per i tubi d’acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine. Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali”. 

A seguito della Consulenza tecnica d’ufficio (CTU), il Tribunale accoglie la domanda e condanna il convenuto alla rimozione, avendo accertato che effettivamente la tubazione è stata collocata ad una distanza inferiore a quella prevista per legge. La decisione viene impugnata sulla base dell’argomentazione secondo la quale la CTU aveva evidenziato che se da un lato la tubazione non rispettava le distanze, dall’altro la stessa non veniva allo stato attuale, utilizzata (la sua funzione era quella di portare gas in una futura cucina). Intervenuta, la Corte d’Appello di Milano, con il provvedimento n. 3710 del 20 novembre 2012, non ha condiviso i rilievi dell’appellante circa l’inutilizzo della tubazione. I giudici hanno infatti, precisato che nella relazione del perito si legge che “il tubo è posto ad una distanza inferiore a quella di legge e non è un manufatto avente finalità di decorazione o di abbellimento” e statuito che “l’inutilizzo di una tubazione posta sul confine tra due fondi non influisce sulle norma che impone il rispetto delle distanze legali. Deve quindi essere confermata la sentenza di primo grado che condanni alla rimozione della tubazione posata a distanza inferiore a quella stabilita dell’art. 889 cod. civ. e al ripristino dello stato dei luoghi”.

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