La regola generale stabilisce che, se le telecamere sono utilizzate esclusivamente per fini personali, si applica la cosiddetta esenzione domestica. Affinché questa esenzione sia valida, l’angolo di ripresa deve essere rigorosamente limitato agli spazi di esclusiva pertinenza del proprietario, ovvero il perimetro del giardino, evitando in modo assoluto di inquadrare la strada pubblica, le aree di passaggio o le proprietà dei vicini. Per quanto riguarda ospiti, amici e parenti, pur rientrando nella sfera della vita privata, è fondamentale rispettare il loro diritto all’autodeterminazione.
Non c’è l’obbligo formale di apporre la cartellonistica prescritta dal GDPR, ma è quantomeno necessario, nonché segno di correttezza, informarli preventivamente (anche solo a voce) della presenza delle telecamere e dell’eventuale registrazione in corso, affinché non si trovino in situazioni di imbarazzo o di violazione della loro intimità. Installare i cartelli è sicuramente la soluzione più semplice.
La questione diventa invece estremamente delicata in riferimento alla presenza di lavoratori. Nel momento in cui lei impiega una collaboratrice domestica, assume a tutti gli effetti la veste di datore di lavoro. Di conseguenza, l’esenzione domestica decade e subentrano le tutele previste dallo Statuto dei Lavoratori. Lei non potrà inquadrare la lavoratrice per controllarne l’operato e, prima di attivare l’impianto, avrà l’obbligo inderogabile d di richiedere una specifica autorizzazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.
In merito al giardiniere esterno che opera a partita Iva, non essendovi un rapporto di lavoro subordinato diretto, non è necessaria l’autorizzazione dell’Ispettorato, ma, in questo caso, scatterà l’obbligo di esporre i classici cartelli informativi sul perimetro dell’abitazione e mantenere disponibile l’informativa estesa per la consultazione, in modo che il professionista sappia di essere ripreso durante lo svolgimento del suo servizio e possa informarsi sulle modalità di trattamento e sui suoi diritti.