Impianti geotermici: sarà più semplice l’installazione

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Impianti geotermici

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha emanato il nuovo decreto sugli impianti geotermici a bassa entalpia. Secondo il Ministero, il decreto renderà più semplice e veloce l’installazione degli impianti geotermici a servizio di edifici e imprese in un contesto che vede una crescente diffusione di queste tecnologie, attraverso regole chiare e uniformi su tutto il territorio nazionale, garantendo un maggiore coordinamento tra le diverse discipline regionali, al fine di ottenere certezza amministrativa e semplificazione per cittadini e operatori.

Il decreto introduce due procedure semplificate per gli impianti, differenziate in base alla dimensione.

Gli impianti per edifici già esistenti con potenza termica inferiore a 50 kW e con sonde installate a una profondità massima di 80 metri dal piano campagna (se verticali) o 2 metri dal piano campagna (se orizzontali) potranno essere realizzati con la modalità “Attività Libera”, che non richiede permessi o autorizzazioni preventive. Sarà sufficiente inviare, entro cinque giorni dall’attivazione, una comunicazione alla nuova Piattaforma SUER (Sistema Unico per le Energie Rinnovabili).

Per gli impianti di dimensioni maggiori è prevista la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS). La quale si applica a sistemi con una potenza termica fino a 500 kW e con sonde che raggiungono una profondità massima di 250 metri dal piano campagna (se verticali) o 3 metri dal piano campagna (se orizzontali). In questo caso, il proponente deve presentare una comunicazione tramite il modello unico PAS sulla piattaforma SUER prima di iniziare i lavori.

Nel caso di impianti a servizio di nuove costruzioni, il pertinente titolo edilizio, acquisito preliminarmente ai sensi dell’articolo 8, comma 12 del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190, deve includere le volumetrie edilizie nel rispetto delle destinazioni d’uso.

Il decreto contiene inoltre le Prescrizioni tecniche di carattere generale riportate qui sotto:

  • Al fine di evitare che il campo termico indotto influenzi aree e immobili di terzi, l’installazione di sonde geotermiche verticali deve osservare in ogni caso una distanza di rispetto dai terreni contermini non in disponibilità, valutata e asseverata dal progettista incaricato e comunque di almeno 4 metri lineari dalla linea di confine, misurata in senso orizzontale; per le sonde geotermiche orizzontali tale distanza di rispetto è pari alla profondità dello scavo eseguito per l’istallazione delle sonde stesse.
  • La progettazione degli impianti con potenza termica superiore a 50 kW e inferiore a 500 kW è effettuata determinando i parametri termici del sottosuolo mediante un test di risposta termica o mediante una adeguata campagna di indagini per la caratterizzazione geologica e termica dei terreni.
  • La progettazione degli impianti con potenza termica non superiore a 50 kW può essere effettuata, in alternativa al test di risposta termica, desumendo i parametri termici del sottosuolo da dati di letteratura o da stratigrafie già disponibili dell’area interessata o di siti adiacenti.
  • I materiali impiegati nell’installazione degli impianti devono possedere caratteristiche adeguate a quanto previsto dalle norme tecniche UNI, in quanto applicabili, e non devono in alcun caso alterare le caratteristiche chimico-fisiche dei terreni e degli acquiferi interessati, né causare fenomeni di inquinamento.
  • Il fluido vettore da utilizzare negli impianti deve essere a basso impatto ambientale, con preferenza per l’acqua potabile, eventualmente addizionata con glicole propilenico a uso alimentare o altro anticongelante con caratteristiche equivalenti in termini di tossicità e biodegradabilità. Non è ammesso l’utilizzo di inibitori della corrosione.
  • Le condotte e le valvole facenti parte dell’impianto, laddove interrate, devono essere resistenti alla corrosione.

Infine, il provvedimento definisce le modalità di controllo e censimento. Le Regioni e le Province Autonome dovranno istituire un registro digitale per monitorare gli impianti. Per quelli in Attività Libera, sarà necessario caricare dati basilari come l’ubicazione, la potenza e le date dei lavori.

Per i sistemi in regime PAS, la documentazione richiesta sarà molto più dettagliata e dovrà contenere in particolare:

  • Il progetto del sistema geotermico (elaborato e sottoscritto da un tecnico abilitato alla professione e iscritto al proprio albo professionale) con la descrizione delle opere da eseguire e il loro dimensionamento, la definizione del modello del sottosuolo sotto il profilo geologico e idrogeologico, la previsione degli eventuali impatti termici sul sottosuolo e l’indicazione delle verifiche tecniche di collaudo del sistema geotermico da realizzare.
  • Una relazione tecnica sulle opere eseguite, sempre a cura di un tecnico abilitato, che dovrà comprendere i risultati delle verifiche di collaudo del sistema geotermico, anche in riferimento alle modellazioni geologiche, idrogeologiche e ambientali di progetto.

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