L’amministratore di condominio non può installare un impianto di videosorveglianza sulle parti comuni di propria iniziativa. Il passaggio fondamentale e obbligatorio è l’approvazione in assemblea condominiale: ai sensi dell’art. 1122-ter del Codice Civile, l’installazione di telecamere sulle parti comuni dell’edificio deve essere deliberata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio. È proprio la delibera a legittimare il trattamento, definendone le finalità, le modalità di conservazione e chi è autorizzato a visionare le immagini.
Una volta ottenuta l’approvazione, il condominio diventa il “titolare del trattamento”. Per non incorrere in pesanti sanzioni o, peggio, nel reato di interferenze illecite nella vita privata, occorre adottare precise cautele: l’angolo di ripresa della telecamera deve essere limitato esclusivamente allo spazio comune dell’androne dove sostano le biciclette. È da evitare l’inquadratura degli interni delle abitazioni e degli spazi privati, delle porte di ingresso dei singoli condòmini o spingere l’inquadratura fino a riprendere la strada pubblica antistante il palazzo.
Inoltre, chiunque acceda all’edificio deve essere consapevole della presenza della videosorveglianza: il condominio ha l’obbligo di affiggere cartelli informativi visibili prima di entrare nel raggio della telecamera, specificando che l’area è videosorvegliata, indicando il condominio come titolare del trattamento e chiarendo che la finalità è la tutela dei beni.
Anche in questo contesto, le immagini devono essere conservate solo per il tempo strettamente necessario, di regola con una cancellazione automatica nelle 24-48 ore dopo la registrazione.