La risposta alla sua domanda dipende essenzialmente da cosa la telecamera è fisicamente in grado di inquadrare.
Perché l’installazione sia considerata lecita e rientri nell’uso esclusivamente personale (essendo quindi esonerata dagli adempimenti del Codice della Privacy e del GDPR), l’angolo visuale della sua telecamera o del suo videocitofono deve essere limitato al solo spazio immediatamente antistante la porta di accesso.
È vietato estendere la ripresa all’intero pianerottolo, alle scale, all’ascensore o, peggio ancora, alle porte d’ingresso delle altre abitazioni. Se rispetta questo perimetro di applicazione, non dovrà chiedere alcuna autorizzazione all’assemblea condominiale, né sarà obbligato ad affiggere cartelli informativi, anche se la prassi consiglia sempre di segnalare la presenza della telecamera per pura trasparenza nei confronti di chi si avvicina al campanello.
Qualora, invece, la conformazione del luogo o le esigenze di sicurezza rendessero inevitabile la ripresa di un’area comune più vasta o di transito condiviso, lei non potrà procedere autonomamente. In questo caso, l’installazione dovrà essere preventivamente discussa e approvata dall’assemblea dei condòmini, secondo i quorum previsti dall’art.1122-ter del Codice Civile, e il condominio stesso diventerà il titolare del trattamento, con l’obbligo di apporre i cartelli informativi e rispettare le regole sui tempi di conservazione delle immagini e sulla messa a disposizione dell’informativa estesa.