Accesso alle riprese delle telecamere e qualificazione dell’interesse alla visione

Condividi
Accesso alle immagini registrate
Immagine di fabrikasimf su Freepik

«In un condominio è installato un impianto di videosorveglianza. I condomini, se subiscono un furto o un’aggressione, possono richiedere di visionare le immagini registrate dalle telecamere?», chiede un lettore di Sicurezza.

Il diritto di accesso alle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza è disciplinato dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che prevede un generale diritto dell’interessato di ottenere la conferma di un trattamento nei suoi riguardi e un complementare diritto di accesso e copia dei dati.

In dottrina si discute sulla facoltà di accedere alle immagini, poiché solitamente l’interesse che anima la persona nel rivolgersi al titolare del trattamento dei dati non riguarda un trattamento a suo carico, ma la possibilità di accertare un illecito ai suoi danni.

In tal senso, è diversa la qualificazione dell’interesse alla visione delle immagini ed è opportuno tenere presente che il diritto del richiedente dev’essere bilanciato con i diritti di eventuali soggetti coinvolti, per cui sarà necessario valutare attentamente il contenuto delle immagini prima di concedere l’accesso.

Da un punto di vista strettamente giuridico, infatti, anche il diritto a conoscere l’eventuale tradimento del coniuge è un interesse qualificato, ma per provare l’adulterio non è certamente consentito l’accesso alle immagini conservate da un terzo senza che un giudice, in via istruttoria, ne disponga l’acquisizione.

Al contrario, in caso di incidente stradale, l’accertamento della responsabilità del sinistro è un diritto che non sembra scontrarsi con i dati rilevabili dalle immagini riguardanti il movimento delle autovetture e la dinamica del sinistro, per cui è ragionevole la consegna dei filmati (anche senza l’intervento dell’autorità pubblica) all’interessato che intenda promuovere un’azione di risarcimento, affinché possa utilizzarli come prova in giudizio.

Edicola web

  • n.3 - Giugno 2026 n.3 - Giugno 2026
  • n.2 - Aprile 2026 n.2 - Aprile 2026
  • n.1 - Febbraio 2026 n.1 - Febbraio 2026

Ti potrebbero interessare

Protezione differenziale

«In un impianto in bassa tensione di un’azienda agricola, è installata un’elettropompa per l’irrigazione vicino a un pozzo, situato a circa 500 m dalla restante parte di impianto. L’impianto è alimentato da un unico contatore. È possibile alimentare la pompa con un cavo quadripolare privo di conduttore di protezione (PE), realizzando una messa a terra locale per la protezione della pompa? Questa soluzione consentirebbe un risparmio significativo. Preciso che il tubo dell’acqua non costituisce un problema, essendo in PVC», chiede un lettore di Elettro.

caldaia sottotetto

La caldaia nel sottotetto

«Devo installare una caldaia a camera stagna a tiraggio forzato in un appartamento, ma l’unico locale disponibile è un sottotetto di pertinenza esclusiva del proprietario. È possibile questa tipologia d’installazione? Qual è la norma di riferimento?», chiede un lettore di GT.

telecamere

Telecamere sul pianerottolo condominiale: occhio all’inquadratura

«Abito in un condominio di una zona periferica e, avendo subìto un tentativo di furto, vorrei installare una piccola telecamera, o un videocitofono che registra, sulla parete esterna della mia porta di ingresso, puntandola sul pianerottolo. Posso farlo autonomamente o devo chiedere il permesso agli altri condòmini? E quali adempimenti devo seguire?» chiede un lettore di Sicurezza.

Gru e sicurezza in cantiere

Gru e sicurezza in cantiere