Droni e trattamento dati

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Immagine di diana.grytsku su Freepik

«Vorrei utilizzare un drone per sorvegliare un’area privata. Sono equiparabili alle telecamere? Quali attenzioni devo avere per i passanti?», chiede un lettore di Sicurezza.

L’uso di un drone con finalità amatoriali è sog­getto – seppure marginalmente – alla discipli­na del GDPR 2016/679 e deve rispettare le prescrizioni sul trattamento dei dati, a partire dalla trasparenza e dalla liceità del trattamento. La ripresa per il controllo di un’area privata, infatti, potrebbe essere considera­ta un’applicazione di uso domestico solo se effettuata nell’esclusivo interesse del proprietario.

Bisogna effettuare, quindi, un primo distinguo rispetto alle finalità della raccolta, poiché per uso domestico si può intendere solo quello realizzato nell’ambito di un’attività personale e non quello riferito allo svolgi­mento di impresa o professione. Ne consegue che la sorveglianza di un’area destinata allo stazionamento dei mezzi aziendali o all’estrazione di inerti non può essere considerata uso domestico. Allo stesso modo, se la sorveglianza è effettuata come servizio erogato ad altro soggetto, non rientra, evidentemente, nell’uso domestico, vista la finalità lucrativa dell’iniziativa e la sua natura prettamente imprenditoriale.

Infine, non è possibile considerare uso domestico la dif­fusione delle immagini tramite social network o altri sistemi di diffusione equiparabili alla pubblicità, per­ché potenzialmente lesiva di diritti e interessi rilevanti, soprattutto nei confronti di persone che non sono a conoscenza della ripresa.

Il GDPR 2016/679 è stato introdotto nel 2018 per consen­tire ai cittadini di tenere sotto controllo i propri dati per­sonali, ove per tali si intendono tutti quegli elementi che permettono di identificare una persona anche indiretta­mente (per esempio tramite una foto o un filmato).

Nel caso di uso non domestico del drone, pertanto, bisogna innanzitutto rispettare il principio di trasparenza che, non potendo venire applicato mediante acquisizione del consenso (per ovvie ragioni legate al tipo di attività) deve quantomeno essere palesato attraverso cartelli e annunci idonei a raggiungere le persone potenzialmente interessate (anche se, normalmente, il drone opera ad altezze che non consentono l’identificazione personale).

Un discorso a parte merita la sorveglianza di un’area, dove il drone deve necessariamente volare a una quota idonea a identificare le persone. L’area dev’essere oppor­tunamente delimitata e sul perimetro devono essere posizionati cartelli e annunci acustici (per eventuali ipovedenti) idonei ad avvisare che si sta entrando nel raggio d’azione di un drone di sorveglianza, esatta­mente come avviene per le telecamere.

I dati potranno essere trattati esclusivamente per la finalità dichiarata (tutela del patrimonio, per esempio) e non potranno essere destinati ad altri scopi. Trattandosi di attività analoga alla videosorveglianza e comunque soggetta al controllo diretto del titolare, i filmati dovrebbero essere cancellati subito dopo l’acquisizione, salvo che siano necessari per controlli a posteriori; non si dovrebbe co­munque superare il termine di conservazione delle 24 ore individuato come ragionevole dall’autorità Garante per la privacy, salvo espressa valutazione della necessità di una durata maggiore.

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