Ripresa di spazi pubblici a fine di deterrenza vandalismi

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ripresa di spazi pubblici

«Ho installato delle telecamere per prevenire episodi di vandalismo che si sono già verificati ai danni delle mie vetrine. Mi è stato fatto però notare che non posso riprendere la pubblica via. Come potrei tutelarmi altrimenti?», chiede un lettore di Sicurezza.

Ripresa di spazi pubblici: risponde Gianluca Pomante, avvocato cassazionista esperto di Data Protection.

Non so per quale ragione le abbiano contestato la possibilità di riprendere la pubblica via ma, proprio perché si tratta di uno spazio soggetto a pubblico passaggio, anche secondo la Corte di Cassazione non vi è alcuna legittima aspettativa di riservatezza da parte dei cittadini, mentre è un preciso obbligo dell’installatore posizionare cartelli di preavviso a una distanza sufficiente ad allertare gli interessati della presenza delle telecamere. I cartelli devono essere redatti seguendo le indicazioni emanate nel luglio 2019 dal Comitato Europeo per la protezione dei dati ed essere ben visibili anche nelle ore notturne.

Ripresa di spazi pubblici: conservazione e utilizzo delle immagini

Le immagini, inoltre, vanno conservate – preferibilmente su supporti protetti da cifratura – per un periodo limitato (di solito 24 ore sono sufficienti, se le telecamere sono abbinate a un impianto di allarme). La conservazione delle immagini per periodi superiori dev’essere giustificata attraverso un documento di valutazione dei rischi connessi al trattamento e una valutazione dell’impatto che il trattamento potrebbe avere sui diritti e sulle libertà degli interessati.

In ogni caso, le immagini possono essere utilizzate esclusivamente per una verifica a posteriori di quanto avvenuto in caso di ulteriori episodi di vandalismo e non per altri fini. Dal punto di vista giuridico, il legittimo interesse del titolare a tutelare il proprio patrimonio consente l’installazione di strumenti tecnologici che fungono da deterrente per gli atti di vandalismo e che consentono di esercitare i propri diritti in sede giudiziaria attraverso l’identificazione degli interessati. L’importante è rispettare le prescrizioni dell’Autorità Garante per l’installazione e il trattamento dei dati.

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