Installazione di tubazioni dell’acqua sulla facciata

tubazioni dell'acquaNel caso in esame, la Corte di Cassazione si è pronunciata nuovamente sulla questione relativa ai limiti di utilizzo, da parte del singolo condomino, della cosa comune affermando che: «l’utilizzazione con impianti destinati a servizio esclusivo di un appartamento di proprietà esclusiva di parti comuni dell’edificio condominiale (nella specie: installazione delle tubazioni dell’acqua appoggiate su facciata del fabbricato) esige il rispetto delle regole dettate dall’art. 1102 c.c., e, in particolare, del divieto di alterare la destinazione della cosa comune, impedendo l’uso del diritto agli altri comproprietari»(Cass. Civ. n. 2002/2020).

Tubazioni dell’acqua sulla facciata del palazzo: la sentenza della Corte di Cassazione

Nel caso di specie, il condominio ha citato in giudizio un condomino affinché fosse condannato alla rimozione di alcuni tubi installati sulla facciata esterna. All’esito dei primi due gradi di giudizio che ha trovato dapprima soccombente il condominio e in secondo grado vittorioso, la Corte di Cassazione, in applicazione del principio cui sopra ha ritenuto che, in riferimento al muro perimetrale dell’edificio, proprio per le sue funzioni accessorie e di appoggio di tubi, condutture, e altri oggetti analoghi, deve essere preservato l’uso potenziale spettante a tutti i condomini, proporzionalmente alla rispettiva quota del bene in comunione così da consentire agli stessi di collocare gli impianti ritenuti indispensabili per l’abitabilità dei rispettivi appartamenti.

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