Documento di valutazione rischi

documento di valutazione rischiNel caso di specie, Tizio, quale titolare dell’azienda Alfa, veniva condannato per il reato di lesioni colpose ex art 590 c.p. per aver cagionato al dipendente Caio delle fratture scomposte, causate dalla caduta dell’ascensore ove gli stessi stavano eseguendo dei lavori di riparazione.

Nello specifico, sia Tizio che Caio si trovavano sulla copertura della cabina dell’ascensore che fungeva da piano lavoro quando ad un tratto l’ascensore cadeva al suolo. Si contestava a Tizio l’aver omesso di predisporre dei dispositivi di sicurezza idonei ad evitare l’evento.

Tizio, opponendosi alla sentenza emessa in secondo grado, proponeva ricorso in Cassazione evidenziando di aver predisposto tutti i sistemi di sicurezza idonei indicati nel documento di valutazione rischi non essendoci, nel caso concreto, alcun obbligo giuridico di installare ulteriori sistemi di sicurezza.

Documento di valutazione rischi: la sentenza della Corte di Cassazione

La corte di Cassazione ha rigettato tale ricorso ritenendo che: “nella specie era doveroso il porre in essere ulteriori cautele per evitare il rischio di evento infausto a prescindere dal contenuto del documento di valutazione del rischio previsto dall’art. 28 D.Lgs 81/2008. Come infatti ha messo correttamente in luce la Corte territoriale nei casi in cui, come nella specie, tale documento non preveda specificamente un rischio, è obbligo del datore di lavoro, in concreto, adottare le idonee misure di sicurezza relative ad un rischio non contemplato, così sopperendo all’omessa previsione anticipata”. (Cass. Pen. Sent. 4075/2021).

In altri termini, nel documento di valutazione del rischio depositato dalla difesa, non era contemplato il rischio specifico connesso alla riparazione di ascensori in cui vi fosse la necessità di lavorare sul tetto della cabina come piano di lavoro e derivante dal pericolo di precipitazione della cabina, presidi che comunque il datore di lavoro della parte offesa aveva l’obbligo di porre in essere.

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