Perdita impianto idrico: è obbligo della società segnalare i consumi anomali

impianto idricoTizia ha citato in giudizio la società Alfa, esercente il servizio idrico della zona interessata, chiedendo il risarcimento dei danni patiti non avendo quest’ultima, in violazione degli obblighi normativi di cui all’art. 7.9 della Carta del servizio idrico integrato, comunicato l’anomalia dei consumi riscontrata.

Sia il primo che il secondo grado di giudizio hanno visto soccombente la società Alfa. Quest’ultima ha pertanto proposto ricorso in cassazione.

Perdita impianto idrico e segnalazione della stessa: cosa dice la Cassazione

Il giudice di legittimità, confermando l’esito dei primi due gradi di giudizio, ha affermato che: “il semplice invio di una fattura commerciale relativa ai consumi anomali registrati, a distanza di oltre due mesi dalla rilevazione degli stessi e senza alcuna espressa segnalazione del loro carattere anomalo, non consente di ritenere correttamente adempiuto l’obbligo previsto per l’azienda fornitrice dall’art. 7.9 della Carta del servizio integrato (che deve evidentemente avvenire secondo modalità idonee a consentire all’utente di avere pronta contezza dell’anomalia del consumo, in modo da potersi tempestivamente attivare per evitare l’aggravarsi del danno provocato dall’eventuale perdita occulta);

l’adempimento o meno dell’utente al suo onere di verificare il regolare funzionamento dell’impianto e del contatore, nonché di effettuare la cd autolettura, non esclude, di per sé, la sussistenza dell’inadempimento dell’azienda somministrante al proprio obbligo di segnalazione dei consumi anomali, con conseguente diritto dell’utente, in caso di omissione, al risarcimento del danno (Cass. Civ. n. 24904/2021)”.

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