La “braga” è di proprietà dei singoli condomini?

La questione relativa alla proprietà dell’impianto idrico in condominio ha spesso dato origine a pronunciamenti di segno totalmente opposto, così come la questione relativa  all’individuazione del soggetto tenuto al risarcimento del danno in caso di problematiche
scaturenti dall’impianto e dalle relative tubature. In linea generale la giurisprudenza ha affermato come l’impianto idrico si consideri comune, ai sensi dell’art. 1117 Cc, fino al punto di diramazione degli impianti nei singoli appartamenti dei condòmini.

Sono dunque state ritenute di proprietà comune le tubazioni in verticale e che fungono da collegamento per i diversi appartamenti del palazzo. Al contrario invece, secondo una recentissima sentenza della Corte di Cassazione, le diramazioni esistenti in corrispondenza dei singoli appartamenti sono da considerarsi di proprietà del singolo condomino, con la conseguenza che i danni provocati dalla loro rottura dovrebbero essere risarciti esclusivamente dallo stesso condomino proprietario del locale. (Cfr.: Cass. 1027/2018).

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