Rifacimento dell’impianto di riscaldamento, chi deve fare il progetto?

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“Devo rifare l’impianto di riscaldamento autonomo sostituendo un radiatore in ghisa con uno in alluminio e rinnovando le tubazioni. Verrà sostituita anche la caldaia con una a condensazione da 24 kW. È stata presentata una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per demolizione di pareti interne e creazione di una stanza e per un cambio d’uso da ufficio ad abitazione. È sufficiente un progetto fatto dall’idraulico installatore o necessito di un progetto del termotecnico?”

Si, è sufficiente un progetto redatto dal responsabile tecnico della Ditta idraulica.

Di esplicitamente scritto non c’è nulla. Il D.M. 22-01-2008 n. 37 all’art. 5 comma 1 prevede che tutti gli impianti debbano essere progettati e redatti da un professionista iscritto all’albo o dal responsabile tecnico della ditta; al comma 2 elenca quali sono i tipi di impianti con obbligo di progettazione da parte di un professionista iscritto all’albo e che nel nostro campo specifico sono:

  • impianti di riscaldamento dotati di canne fumarie collettive ramificate;
  • impianti di climatizzazione potenzialità frigorifera ≥ a 40.000 frigorie/ora;
  • impianti distribuzione gas con portata superiore ai 50 kW.

Altre prescrizioni di obbligatorietà non sono specificate nel predetto Decreto per tale quesito.

Il D.M. del 1-12-1975 prescrive che la centrale termica degli impianti di riscaldamento di potenzialità superiore ai 35 kW debbano essere preventivamente progettati da un professionista iscritto all’albo per quanto concerne le sicurezze, campo dell’INAIL (ex ISPESL) come dettagliato dalla Raccolta R 2009. Questi “paletti” hanno codificato che impianti di riscaldamento fino a 35 kW potevano essere progettati dal responsabile tecnico della ditta.

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