Quando il rumore del condizionatore diventa “intollerabile”

Condividi

Secondo la Suprema Corte il reato è penale perché l’inquinamento acustico è potenzialmente idoneo a ledere una pluralità indefinita di soggetti.

“L’imprenditore che installa nell’impresa un condizionatore che emette rumori intollerabili è colpevole ex art. 659, comma 1, c.p.” La decisone riportata, espressa dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 28874/13, è stata adottata in relazione ad una fattispecie in cui il proprietario di un centro commerciale aveva installato un impianto di condizionamento che provocava rumori sopra la normale tollerabilità e dei quali si era lamentato un nucleo familiare residente nello stabile. Secondo l’imprenditore ricorrente per la sussistenza del reato in questione, era necessario il disturbo di una “pluralità indifferenziata di persone” (art. 659, comma 1, c.p.), inoltre l’esercizio di attività produttiva “rumorosa” era stato depenalizzato dall’art. 10, legge 447/1995 (legge quadro sull’inquinamento acustico). Di diverso avviso, la Suprema Corte ha chiarito che il reato penale scatta in ogni caso perché l’inquinamento acustico “sentito” solo da alcune persone, è potenzialmente idoneo a ledere una pluralità indefinita di soggetti. Inoltre per giudici, il reato di cui al comma 2 dell’art. 659, c.p. sussiste ancora nel caso di rumore nell’esercizio di attività produttiva che superi i limiti di legge, come avvenuto nel caso in esame (di diverso avviso in proposito la Cassazione con la sentenza n. 25601/13 ha statuito la “depenalizzazione” di questa condotta). Per meglio comprendere la portata del provvedimento in esame, ricordiamo che l’art. 659 c.p. “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”, dispone che “chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 309 euro. Si applica l’ammenda da 103 euro a 516 euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità”.

Ti potrebbero interessare

rilevazione dei consumi

Guasti, consumi e bollette: l’importanza di definire le responsabilità del distributore

Con l’ordinanza n. 34762 del 28 dicembre 2024, la Corte di Cassazione è intervenuta nel contenzioso tra un utente e i soggetti erogatori di energia elettrica riguardo la responsabilità del distributore per un contatore guasto e le relative conseguenze civili.

riscaldamento centralizzato

Soppressione del riscaldamento centralizzato, quando il condomino può chiedere il ripristino?

fotovoltaico

Autonomie regionali e fotovoltaico

Una recente pronuncia della Corte costituzionale è intervenuta sul rapporto tra autonomie regionali e transizione energetica, stabilendo i confini giuridici di disciplina dell’installazione degli impianti fotovoltaici da parte delle regioni compatibilmente agli obiettivi climatici nazionali ed europei.

Concessioni e geotermia regionale

Il TAR della Toscana ha respinto i ricorsi presentati da alcune associazioni ambientaliste contro il rinnovo delle concessioni minerarie in Toscana in relazione allo sfruttamento della geotermia.