Responsabilità per danni derivanti dal collettore fognario

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Il conduttore di un locale facente parte di un condominio, cita in giudizio le proprietarie/condomini dell’immobile soprastante per i danni derivanti dall’occlusione del collettore fognario condominiale, con conseguente rigurgito di liquami. Costituendosi le convenute chiedevano il rigetto della domanda e l’autorizzazione a chiamare in causa il condominio che a sua volta, costituitosi, chiedeva il rigetto della domanda, citando l’istituto assicurativo al fine di essere manlevato in caso di accoglimento della domanda attrice. L’istituto assicurativo chiedeva il rigetto della domanda per inoperatività della polizza in riferimento ai danni lamentati. Intervenuto sul caso, il Tribunale di Bari, Sezione III, con la sentenza n. 1890 del 30 maggio 2011, nel rigettare la domanda di parte attrice ha chiarito  che “per i danni causati dalla rottura dei tubi fognari ad un condomino, ne risponde il condominio se derivano da infiltrazioni provenienti dal tratto di fognatura che arriva fino al punto di innesto alla rete pubblica, ovvero il Comune per i danni derivanti dalla parte esterna dell’impianto, ovvero se il danno proviene dalla fognatura posta a servizio di una sola scala o parte di essa, la spesa grava sui condomini che traggono utilità dall’impianto che ha provocato il danno. Infine dei danni risponde il singolo condomino se si dimostra che l’occlusione della fognatura (e quindi il danno) è riconducibile al fatto del singolo condomino”.

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