Videosorveglianza e obblighi di legge: procedere per funzioni aziendali

Condividi

«La nostra azienda sta installando un sistema di videosorveglianza in un’area a rischio ed è stata fissata la data per la stipula dell’accordo sindacale ai sensi dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori. Per esigenze di sicurezza, alcuni dirigenti e l’addetto alla sicurezza hanno la possibilità di accedere alle immagini in tempo reale tramite un’app sui loro smartphone, collegata all’NVR. È legittimo inserire all’interno dell’accordo sindacale i nominativi dei soggetti autorizzati all’accesso?», ci chiede un lettore di Sicurezza.

Dato che la Legge 300/1970 richiede un accordo sindacale o l’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro, prima di installare impianti di videosorveglianza che possano controllare l’attività dei lavoratori, le informazioni sui soggetti autorizzati ad accedervi potrebbero non essere ancora disponibili ovvero dover essere oggetto di contrattazione (sarebbe inopportuno, per esempio, autorizzare il direttore di stabilimento o l’amministratore delegato).

L’accordo deve definire le modalità d’uso dell’impianto ma non è necessario specificare un nominativo, potendosi invece far riferimento alla funzione rivestita in azienda, così da non dover aggiornare l’accordo sindacale qualora venga sostituito l’incaricato.

Nella pratica quotidiana, fatta di avvicendamenti e cambi di mansioni, è fortemente consigliato e più pragmatico specificare in modo chiaro le qualifiche o le funzioni aziendali autorizzate ad accedere ai dati e, soprattutto, definire le situazioni in cui questo è permesso e le modalità di accesso e conservazione.

Quest’ultima, alla luce dei termini piuttosto brevi richiesti al privato, è forse la priorità maggiore, perché in assenza di accordo si rischia di perdere tempo prezioso nel definire, di volta in volta, come procedere.

Al di là dell’accordo sindacale, l’azienda deve adempiere agli altri obblighi del GDPR per l’installazione delle videocamere. Deve essere aggiornato il Registro dei trattamenti, devono essere individuati e designati formalmente i soggetti interni autorizzati ad accedere ai dati (non basta citarli nell’accordo sindacale, occorre formalizzare l’autorizzazione al trattamento) e stipulare un accordo per la protezione dei dati con l’eventuale responsabile esterno ai sensi dell’art. 28 del GDPR.

Entrambe le designazioni devono riportare in concreto le modalità di accesso ai dati, di trattamento e di conservazione.

Richiedi maggiori informazioni

Edicola web

  • n.3 - Giugno 2026 n.3 - Giugno 2026
  • n.2 - Aprile 2026 n.2 - Aprile 2026
  • n.1 - Febbraio 2026 n.1 - Febbraio 2026

Ti potrebbero interessare

Impianti a biomassa

Impianti a biomassa

«Buongiorno, dovrei installare un apparecchio a biomassa – per la precisione una stufa a pellet – all’interno di un monolocale e avrei necessità di sapere se è realizzabile e qual è la norma tecnica di riferimento», chiede un lettore di GT.

Impianto di illuminazione dichiarazione di conformità

Impianto di illuminazione e dichiarazione di conformità

«Il mio condominio ha deciso di installare nel giardino un impianto di illuminazione (lampioni lungo i vialetti e luci sui muri esterni). L’installatore che ha realizzato l’impianto non ha fornito nulla, nemmeno la dichiarazione di conformità e non vuole fornire nulla. Quando gli sono state chieste spiegazioni, ha risposto dicendo di non essere obbligato a rilasciarla perché si tratta di un impianto nuovo, situato all’esterno e non all’interno di un edificio. È vero?», chiede un lettore di Elettro.

studio di tatuaggi

Studio tatuaggi: progettazione e limiti dimensionali

«Per l’impianto elettrico di uno studio di tatuaggi, con superficie 150 m2 e contatore da 9 kW, è necessario il progetto a firma di un tecnico abilitato?», chiede un lettore di Elettro.

impianto GPL

Riutilizzo di un impianto GPL e dichiarazione di conformità

«Nel 1996 abbiamo realizzato, per un cliente, un impianto a gas GPL con serbatoio. Adesso lo stesso cliente ha tolto il serbatoio e ha fatto richiesta per il contatore gas metano. L’impianto verrà modificato solo nel tratto finale, quello che andrà alla nicchia del contatore.
Abbiamo recuperato la vecchia Dichiarazione di Conformità del 1996, che contiene una relazione descrittiva dell’impianto senza alcun disegno. Al fornitore gas posso allegare questa Dichiarazione di Conformità e fare gli Allegati Tecnici Obbligatori solamente per la parte di nuova realizzazione? Naturalmente allegherei anche il disegno di tutto l’impianto, con evidenziata la parte preesistente», chiede un lettore di GT.