Infortuni da folgorazione: potrebbe essere imputabile anche il responsabile di linea

La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di secondo grado con cui è stata ritenuta la responsabilità anche del responsabile di linea.

Un operaio decedeva per folgorazione da arco voltaico mentre era impegnato nelle operazioni di sostituzione in quota dei cavi elettrici dell’alta tensione posti sui binari di una linea ferroviaria. È stato ritenuto colpevole anche il responsabile di linea in quanto aveva omesso la dovuta vigilanza nel tratto in esame, aveva consegnato alla ditta esecutrice il materiale e consentito l’avvio dei lavori violando le disposizioni aziendali, non aveva impedito l’inizio e la prosecuzione dei lavori in assenza delle condizioni di sicurezza oltre a non avere ordinato l’interruzione della circolazione e il distacco della linea elettrica dell’alta tensione. Inoltre, non aveva messo a disposizione della ditta esecutrice un carrello ferroviario con cui muoversi sulla linea.

Quest’ultimo ha presentato ricorso in cassazione la quale, con sentenza n.3712/2023, ha confermato la sua responsabilità. La Corte ha disatteso le sue argomentazioni difensive evidenziando come: «Non è vero che i lavori fossero iniziati a sua insaputa, né può sostenersi ragionevolmente che proprio la mancata redazione del verbale fosse prova della mancanza di consapevolezza da parte del P.F. circa il concreto avvio dei lavori: egli ha consegnato agli operai materiale e non vi è ragione per ritenere che ciò non fosse attività prodromica all’immediato inizio degli stessi; dì più era presente nel cantiere e non può non aver osservato che i lavori erano iniziati e proseguiti anche mediante la tesa in quota del trefolo, lavoro che stava compiendo la vittima al momento del sinistro».

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