Installazione di un ascensore in condominio sottoposto a vincolo monumentale

ascensore

Nella fattispecie in esame, al fine garantire ad alcuni condomini disabili l’accesso alla loro abitazione, l’assemblea condominiale approvava la realizzazione di un ascensore da installare nell’edificio condominiale e trasmetteva il progetto alla soprintendenza per ricevere la necessaria autorizzazione. La soprintendenza adottava parere negativo in quanto l’edificio interessato era gravato da vincolo di tutela monumentale e il progetto non rispettava determinati criteri.

Le parti interessate impugnavano il provvedimento deducendo l’intervenuta formazione del silenzio assenso in base alla normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche.

Il TAR, con la sentenza n. 5600/2023, accoglieva il ricorso presentato, rilevando che ai sensi dell’art 5 L 13/89, «[…]nel caso in cui per l’immobile sia stata effettuata la notifica ai sensi dell’articolo 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla domanda di autorizzazione prevista dall’articolo 13 della predetta legge, la competente soprintendenza è tenuta a provvedere entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni.

Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 2, 4 e 5: interpretando tale disposizione alla luce del quadro normativo attualmente in vigore, in cui le disposizioni di tutela dei beni di interesse culturale sono state recepite all’interno del Codice di cui al D.LGS. n. 42/2004, si desume che, laddove si tratti di eseguire una innovazione funzionale all’eliminazione delle barriere architettoniche da attuare in edifici gravati da un vincolo di tutela monumentale, fermo restando l’esigenza di conseguire la preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza ai sensi dell’art. 21 del medesimo Codice, tale organo ministeriale dovrà pronunciarsi sulla relativa richiesta nel termine di 120 giorni.

Le conseguenze derivanti dall’utile decorso di tale lasso temporale sono quelle previste dal comma 2 del precedente art. 4 (a sua volta applicabile agli interventi da effettuarsi su “immobile soggetto al vincolo di cui all’articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497”, ossia gravato da vincolo paesaggistico), al quale il citato art. 5 espressamente rinvia e che espressamente dispone che la mancata pronuncia nel termine di cui al comma 1 equivale ad assenso».

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