Corpi illuminanti su parete REI

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Corpi illuminanti su parete REI
Immagine di Freeoik.com

«Si possono applicare corpi illuminanti su pareti REI forando le due lastre fino al montante metallico? E qual è il diametro massimo delle tubazioni elettriche attraversanti pareti REI senza protezioni/collari REI?», chiede un lettore di Elettro.

Dubbio interessante perché, oltre ad essere concreto, probabilmente deriva da cambi di rotta avvenuti nel tempo. Anticipato che non sono a conoscenza di prescrizioni di legge specifiche fino a questo livello di dettaglio, rilevo che la Norma CEI 64-8:

  • tratta il caso di ripristino della compartimentazione REI in occasione di attraversamento di condutture;
  • non tratta esplicitamente il caso di ripristino della compartimentazione REI in occasione di attraversamento di strutture metalliche di sostegno di apparecchi di illuminazione.

Facendo riferimento per analogia al caso delle condutture, forse qualcuno ricorderà che, nell’edizione 2012 la Norma CEI 64-8 non richiedeva il ripristino della compartimentazione per condutture in tubi fino a 32 mm. Attualmente questa deroga alla regola generale (ripristino della compartimentazione) non è più presente quindi anche tubi fino a 32 mm devono comunque essere sigillati, indipendentemente dal tipo di materiale ma:

  • quando una conduttura attraversa elementi costruttivi di separazione classificati ai fini della resistenza al fuoco, le aperture che restano tra l’elemento costruttivo e la conduttura devono essere sigillate in modo da ripristinare le prestazioni di resistenza al fuoco dell’elemento costruttivo attraversato;
  • gli elementi da incasso non devono alterare le prestazioni di resistenza al fuoco dell’elemento costruttivo attraversato;
  • le condutture che attraversano elementi costruttivi classificati ai fini della resistenza al fuoco devono essere sigillate per ripristinare le prestazioni di resistenza al fuoco dell’elemento attraversato se e come previsto dal sistema di sigillatura impiegato.

Se si considerano i commenti presenti nella stessa Norma CEI 64-8:

  • deve essere fatto riferimento alla certificazione di prova dei prodotti da costruzione rilasciati dal fabbricante o alle indicazioni contenute al punto S.2.15, comma 4 del DM 18/10/2019;
  • le prescrizioni sono considerate soddisfatte se vengono utilizzati prodotti corredati di: marcatura CE e relativa dichiarazione di prestazione (DoP) (articoli 4 e 8 del Regolamento (UE) 305/2011) o, in assenza, rapporto di classificazione previsto dalle norme di prova richiamate dalla Tabella A.4.5 del DM 16/02/2007 o dalla Tabella S.2-19 dell’Allegato 1 del DM 3 agosto 2015 S.2-22 dell’Allegato 1 al DM 18/10/2019;
  • un prodotto sigillante marcato CE deve essere rispondente ad una norma armonizzata o a una valutazione tecnica europea (EAD) secondo l’art. 4 del Reg. (UE) 305/2011.

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