I cavi resistenti al fuoco

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“Ho la necessità di inserire in un progetto dei cavi resistenti al fuoco. Si tratta di un grande magazzino pertanto di un edificio e quindi debbo rispettare i requisiti della CPR, ma non riesco a trovare alcun cavo con queste caratteristiche. Come devo fare?” – chiede un lettore de L’impianto elettrico…

Ho la necessità di inserire in un progetto dei cavi resistenti al fuoco. Si tratta di un grande magazzino pertanto di un edificio e quindi debbo rispettare i requisiti della CPR, ma non riesco a trovare alcun cavo con queste caratteristiche. Come devo fare? Non mi sembra che ci sia alcuna esclusione. Grazie e saluti.

B.V. – Venezia

In effetti il dubbio del lettore è più che giustificato. I cavi fabbricati per essere incorporati permanentemente negli edifici e nelle altre opere di ingegneria civile devono soddisfare le prescrizioni essenziali di sicurezza e salute del Regolamento Prodotti da Costruzione (UE 305/2011) che fissa condizioni armonizzate per la immissione e la messa a disposizione sul mercato dei prodotti da costruzione. Se per la maggior parte dei cavi esistono le norme di prodotto alla base della classificazione dei cavi introdotta dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR), a livello EN non è ancora stata pubblicata la norma di riferimento per i con isolamento estruso resistenti al fuoco. Per il momento sembra (perlomeno ad un tecnico) pertanto corretto prevedere un cavo resistente al fuoco diciamo tradizionale, ovvero pre CPR. Per risolvere il problema però proprio in questi giorni il CEI ha avviato l’inchiesta pubblica di una variante della norma nazionale CEI 20-45 in tema di reazione al fuoco e implementati in Italia tramite la Norma CEI UNEL 35016. Viene proposto anche un aggiornamento del titolo in “Cavi per energia isolati in gomma elastomerica ad alto modulo di qualità G18, sotto guaina termoplastica o elastomerica, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Cavi con caratteristiche aggiuntive di resistenza al fuoco. Tensione nominale: U 0 /U: 0,6/1 kV”

Direttamente dal testo in inchiesta pubblica riporto che le modifiche introdotte consentono di rispettare le prescrizioni cogenti previste dal Dlgs 106/2017 in termini di marcatura CE per la caratteristica di reazione al fuoco oltre che, direi ovviamente, le prescrizioni essenziali di sicurezza e salute della direttiva Bassa Tensione (2014/35/UE).

La caratteristica di resistenza al fuoco dei prodotti è garantita tramite la conformità alle prove effettuate secondo le Norme europee EN 50200 o EN 50362. Per quanto riguarda la sicurezza in caso di incendio (Reazione al fuoco), l’appartenenza ad una determinata classe e la costanza delle prestazioni del cavo, dovranno essere controllate e certificate da Organismi Notificati indipendenti.

A seguito del rilascio da parte dell’Organismo Notificato del Certificato di Costanza della Prestazione (AVCP Assessment and Verification of Constancy of Performance), il fabbricante dovrà redigere la propria “Dichiarazione di Prestazione” (DoP) per poter porre la marcatura CE. La marcatura CE per il Regolamento CPR (art. 9) deve essere sempre posta accanto alle indicazioni previste dal Regolamento stesso tra le quali l’uso previsto del prodotto, il n° di identificazione della DoP, nome e sede del produttore, ecc.

Un esempio di marcatura minima obbligatoria del cavo classificato secondo il Regolamento CPR che la bozza di variante propone è: Produttore FTG18OM16 0,6/1kV 3×2,5 B2ca-s1a,d1,a1 PH 120

Ovvero se tutto procede secondo i piani, in un futuro prossimo si potrà, perlomeno in Italia fare riferimento a cavi CPR resistenti al fuoco.

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