Immissioni rumorose: la sola idoneità della condotta integra il reato

Nella fattispecie in esame Tizio, quale gestore di un locale notturno, veniva condannato in secondo grado, per i reati di cui all’art 650 e 659 cod. pen, in quanto, secondo quanto ritenuto dalla Corte d’appello, svolgeva la propria attività consentendo la diffusione sonora all’esterno del locale a un livello tale da disturbare le persone che vivevano nelle vicinanze. Tizio ha proposto ricorso in cassazione lamentando il mancato accertamento circa l’idoneità delle emissioni rumorose a turbare la quiete di un numero indistinto di persone essendo di fatto percepite solo dalla persona che abitava nell’appartamento posto sopra il locale.

La Corte di Cassazione, richiamando il principio oramai pacifico in giurisprudenza, ha rigettato il ricorso affermando che: “per l’integrazione del reato previsto dall’art 659 c.p. è sufficiente l’idoneità della condotta ad arrecare disturbo a un numero indeterminato di persone e l’affermazione di responsabilità non implica, attesa la natura di illecito di pericolo presunto, la prova dell’effettivo disturbo di più persone, essendo appunto sufficiente l’idoneità della condotta a disturbarne un numero indeterminato.

Sostiene inoltre il Giudice di legittimità che: “si tratta di un accertamento di fatto rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, il quale può basarsi sull’espletamento di specifiche indagini tecniche, come può fondare il proprio convincimento su altri elementi probatori in grado di dimostrare la sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete.(Sent. Cass. Pen n. 12519/2020).

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