Valutazione di rischio: sono cambiate le norme?

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Le valutazioni di rischio di esplosione e fulminazione all’interno di uno stabilimento devono essere revisionate anche in funzione delle attività e delle strutture che risultano modificate. Una lettura combinata della Regola dell’arte e del decreto 81/08.

Mi è stato richiesto di verificare la classificazione delle aree con rischio di esplosione e la valutazione del rischio di fulminazione in uno stabilimento delle mie parti. Si presentano tre situazioni tipiche:

  • le condizioni delle aree o delle strutture risultano mutate rispetto alle valutazioni di rischio esistenti
  • si tratta di aree o strutture immutate rispetto ai documenti di valutazione esistenti ma questi ultimi fanno riferimento a norme attualmente abrogate
  • si tratta di aree o di strutture per le quali non era mai stata fatta alcuna valutazione di rischio di fulminazione o rischio di esplosione

Escluso il  primo e il terzo caso che evidentemente non creano problemi, mi chiedo come mi devo comportare con il secondo caso. La pubblicazione di una nuova norma richiede l’adeguamento della valutazione di rischio?

Paul, Bologna

Il lettore ha assolutamente ragione ad essere in dubbio sulla necessità o meno di rimettere mano a situazioni immutate, le cui valutazioni di rischio fanno riferimento a norme superate.

Trattandosi di uno stabilimento, quindi di un luogo con presenza di lavoratori, una lettura attenta del Dlgs 81/08 art. 29 comma 3 “La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata […] in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione […]”, non lascia dubbi circa la necessità di aggiornare la valutazione dei rischi alla pubblicazione di una nuova norma tecnica del CEI.

La lettura combinata del citato comma 3 dell’art. 29 del Dlgs 81/08 con l’art. 2 della Legge 186 del 1968, che attribuisce alle norme CEI la presunzione di regola dell’arte, porta infatti a concludere che potrebbe essere difficile difendere una situazione nella quale a fronte di un aggiornamento nel concetto di regola dell’arte (ovvero la pubblicazione di una nuova norma CEI in tema di valutazione del rischio) il datore di lavoro non ha provveduto all’immediata rielaborazione della stessa in relazione al grado di evoluzione della tecnica.

In conclusione all’interno dovrebbero essere revisionate le valutazioni di rischio di esplosione e fulminazione non solo delle attività e delle strutture che all’atto della ricognizione risultano modificate, ma anche quelle la cui ultima valutazione di rischio di esplosione e fulminazione è stata condotta sulla scorta di una norma ad oggi superata. Diverso è il caso di un impianto, o una sua parte, conforme ad una norma CEI (anche superata) rimane “a norma” per tutta la vita, ovvero in generale (magari non in tutti i casi particolari) non è necessario adeguare impianti esistenti, o parti di essi che non risultano incompatibili con le restanti, se sono conformi alle norme in vigore all’epoca della loro costruzione e l’impianto o la sua parte non è oggetto di interventi straordinari.  (prof Angelo Baggini).

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